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Finge di leggere la scritta sulla maglietta e le tocca il seno: è violenza sessuale

Finge di leggere la scritta sulla maglietta e le tocca il seno: è violenza sessuale

Condanna definitiva per un uomo che aveva circuito una ragazzina. Tale comportamento, ritenuto grave dai giudici, è consistito nel compimento da parte del reo, di un gesto repentino, insidioso e subdolo, che ha impedito alla vittima una qualsiasi reazione. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9135/17 che ha valutato, tale gesto, come una violenza sessuale in piena regola, confermando, di conseguenza la condanna a quattordici mesi di reclusione.

L’uomo in pratica aveva distratto una ragazzina di neanche 14 anni, mostrando interesse per la scrittura stampata sulla maglietta e, invece, sviando la sua attenzione, ne aveva approfittato per toccarle il seno, in maniera cosi veloce da impedirle qualsivoglia atto di dissenso. Tale comportamento, ritenuto certamente insidioso dai giudici di merito, perché costituito da azione rapida e subdola, è stato confermato in questo modo, anche dalla Corte di Cassazione.
Invero, già la Corte di Appello di Brescia (nel secondo grado di giudizio) aveva corroborato la condanna del Tribunale a quattordici mesi di reclusione per violenza sessuale, attribuendo, peraltro, valutando integralmente il compendio probatorio, piena credibilità alle dichiarazioni della ragazzina che aveva trovato ampie e precise conferme in altre fonti testimoniali.

La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte, confermando la decisione in merito al quadro probatorio, effettuata dai giudici di merito, ha stabilito e ribadito un principio, già precedentemente enunciato, secondo il quale “ in tema di violenza sessuale, l’elemento oggettivo, oltre a consistere nella violazione fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso e, comunque, prescindendo, nel caso di minori infraquattordicenni, da un consenso, ancorchè viziato, o dal dissenso comunque manifestabile”.

Mariano Fergola

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