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Guida in stato di ebbrezza, ok al prelievo ematico se manca il dissenso dell’interessato

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4234/2017 torna ad occuparsi di guida in stato di ebbrezza precisando che il prelievo ematico è utilizzabile laddove il guidatore non abbia manifestato, in sede di accertamento sanitario, un “esplicito dissenso”.

Il caso

La questione riguardava il caso di una donna che, sorpresa alla guida in evidente stato di alterazione psico-fisica, su richiesta degli operatori di polizia, era stata condotta in ospedale e qui sottoposta ad un prelievo ematico al fine di accertarne il tasso alcolemico.
Risultata positiva all’alcool test, era stata imputata del reato di cui all’art. 186 del Codice della Strada (rubricato “Guida sotto l’influenza dell’alcool”) e, in primo grado, assolta sulla scorta dell’asserita l’inutilizzabilità dell’esame ematico effettuato in ospedale in assenza del consenso informato dell’interessata.
Avverso la sentenza di assoluzione, ricorreva la procura di Asti argomentando sull’utilizzabilità del prelievo ematico state l’assenza di un esplicito dissenso al prelievo da parte della donna.

La decisione della Corte

La quarta sezione della Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della procura ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione emessa in primo grado.

Alla base di questa scelta un interessante excursus argomentativo attraverso il quale i Giudici evidenziano che: “in tema di accertamento ematico utilizzabile per la dimostrazione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, possono verificarsi due distinte situazioni a seconda che il prelievo ematico venga eseguito nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, anche ai fini della valutazione della necessità di adeguate cure farmacologiche, ovvero a mera richiesta della polizia giudiziaria qualora i sanitari abbiano ritenuto invece di non sottoporre il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico. Nel primo caso, l’ acquisizione del risultato dall’accertamento ematico è prevista espressamente dalla legge onde non è affatto necessario che l’interessato venga avvertito, a tutela del diritto di difesa, della facoltà di nominarsi un difensore, mentre un suo eventuale rifiuto al prelievo ematico, se informato previamente della finalità del prelievo medesimo, potrebbe condurre alla configurazione del reato di rifiuto di cui al comma 7 del citato articolo 186. Diversamente, nella seconda ipotesi [se cioè i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico: è l’ipotesi qui di interesse, per assunto non contestato], la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l’analisi del tasso alcolemico per via ematica, in presenza di un dissenso espresso dell’interessato, è illegittima e, quindi, l’eventuale accertamento, comunque effettuato a mezzo del prelievo ematico da parte dei sanitari, sarebbe inutilizzabile ai fini della responsabilità per una delle ipotesi di reato previste dal comma 2 dell’articolo 186 del codice della strada“ (Cass., Sez.4, n. 4475 del 01/12/2015).
In altri termini, secondo la ricostruzione dei Giudici, in ossequio a tale principio, nel caso sottoposto alla loro attenzione, l’accertamento alcolemico era da ritenersi utilizzabile al fine di palesare la colpevolezza dell’imputata, poiché la donna sebbene non avesse prestato il proprio consenso, non aveva manifestato nemmeno un esplicito dissenso.

Ed ancora…

Un’altra la questione posta al vaglio degli Ermellini: è valido il prelievo effettuato in caso di mancato avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia in occasione dell’esame?
Puntuale e chiara la risposta della Suprema Corte che riprendendo un suo precedente evidenzia che: “in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, se i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico, la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l’analisi del tasso alcolemico per via ematica presuppone l’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, in mancanza del quale si configura una nullità a regime intermedio, non più deducibile, secondo le regole generali, “dopo la deliberazione della sentenza di primo grado”, alla stregua di quanto previsto dall’articolo 180 cod. proc. pen., richiamato dall’articolo 182, comma 2, secondo periodo, stesso codice ” (Cass., sez.4, n. 46386 del 23/10/2015).

Domenica Maria Formica

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