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Incidente: assolto dall’omissione, viene condannato per la fuga

Non basta aiutare il motociclista a rialzarsi dopo l’incidente per evitare la condanna. (Cass. pen. n. 53325/2016)

Il fatto

A seguito dell’impatto con un’auto, un motociclista veniva sbalzato sull’asfalto. Il conducente dell’autovettura si fermava ed aiutava il giovane malcapitato a sollevarsi da terra. Subito dopo, con la scusa di parcheggiare, si allontanava senza permettere l’accertamento della sua identità, delle modalità del sinistro e l’individuazione del suo veicolo.
L’uomo poi identificato dalle forze dell’ordine veniva assolto dal reato di omissione di soccorso e condannato per il reato di fuga. Avverso tale condanna proponeva ricorso, rigettato in Cassazione.

Il dolo nella fuga

I Giudici attenzionano l’elemento soggettivo, evidenziando che nel reato di fuga, previsto dall’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza (Cass. Pen. n. 53325/2016).
Pertanto, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver provocato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro ( Cass. Pen. n.5510/2013).
L’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento, che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone (Cass. Pen. n. 17220/2012).

Fuga senza omissione

La Suprema Corte, con una disamina attenta del caso, evidenzia l’autonomia del reato di “fuga dal luogo del sinistro” rispetto al reato di “omissione di soccorso”.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici, l’imputato si era allontanato dal luogo dell’incidente dopo essersi solo apparentemente fermato, disinteressandosi delle condizioni della vittima e delle lesioni che potevano essere conseguite alla caduta a terra, tanto che la sua identificazione era stata possibile solo in base al numero di targa rilevato da altri.
La Corte ritiene corretta l’esclusione del reato di omissione di soccorso, mancando l’effettività di bisogno dell’investito (Cass. pen.  n. 5416/ 2000). Tuttavia, essendo stato possibile verificare l’assenza di lesioni solo successivamente all’allontanamento dell’automobilista, la Corte ritiene lo stesso colpevole del reato di cui all’art. 189, sesto comma in quanto ben consapevole, al momento della fuga, di aver provocato un sinistro idoneo a recare danno alle persone.
Nulla di anomalo, pertanto, nel fatto che pur avendo prestato un breve soccorso nell’immediatezza del sinistro, l’uomo sia stato assolto per l’ipotesi di “omissione di soccorso” e allo stesso condannato per la “fuga dal luogo del sinistro”.

Domenica Maria Formica

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