Shopping Cart

Ingiusta detenzione, non basta una condotta sospetta per negare il risarcimento

Ingiusta detenzione e meri sospetti di affiliazione mafiosa: il caso

Un indagato per i delitti di cui agli artt. 629 e 513 cod. proc. pen. (tentata estorsione aggravata e turbata libertà del commercio aggravata) veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per un periodo di circa un anno e mezzo.

Dopo la condanna in primo grado veniva assolto con formula piena in appello, e a seguito del suo decesso gli eredi proponevano istanza di riparazione per ingiusta detenzione. L’istanza veniva rigettata con ordinanza, poi impugnata in Cassazione, con successivo rinvio in corte d’appello. Anche in questa seconda valutazione, la corte d’appello respingeva nuovamente la domanda per ingiusta detenzione. Veniva dunque ripresentato ricorso in Cassazione avverso la seconda ordinanza di rigetto, sulla base della violazione degli artt. 341 e 315 cod. proc. pen., e a fronte di una motivazione definita contraddittoria e manifestamente illogica.

Ingiusta detenzione e meri sospetti di affiliazione mafiosa: la decisione della Cassazione

La corte di Cassazione sezione terza penale, con la sentenza n. 27968 del 19 aprile 2017, accoglie le doglianze dei ricorrenti, soffermandosi sull’analisi della ricostruzione operata nel giudizio di secondo grado.

La corte d’appello aveva rigettato l’istanza “in base alla sussistenza della causa ostativa prevista dall’ art. 314, comma 1, cod. proc. pen. per avere lo stesso richiedente concorso a dare causa alla misura con dolo, o quanto meno con colpa grave”.

Secondo la ricostruzione dei giudici di legittimità, tuttavia, la motivazione alla base del rigetto dell’istanza non era stata sufficientemente argomentata sotto il profilo causale.

La corte d’appello, infatti, si sarebbe limitata ad una elencazione di ragioni di sospetto, non collegate con l’ordinanza di custodia cautelare né con il mantenimento della detenzione.

Sospetti concretizzatisi in alcuni incontri con persone pregiudicate, nella presenza di numeri telefonici di esponenti di un clan nell’agenda telefonica dell’ingiustamente detenuto, ed in una lettera ritenuta sospetta. Tale elencazione però costituiva, per l’appunto, solo una successione di fatti ed accadimenti che in realtà non erano collegati fra loro, né valevano a spiegare il rapporto “presunto” di affiliazione.

La corte di Cassazione pertanto decide per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla corte d’appello per nuovo esame, sancendo il seguente principio di diritto: “in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta dolosa (o di colpa grave) di cui all’art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare, e poi al mantenimento della custodia cautelare, e la colpa grave deve essere rapportata agli indizi cui non si deve dare adito per grave imprudenza; non può ritenersi, infatti, che una condotta sospetta (nella specie frequentazioni) costituisca di per sé la colpa grave ostativa alla riparazione, posto che i sospetti non autorizzavano e non autorizzano – a maggior ragione nella vigenza del nuovo codice di procedura penale che esige la gravità degli indizi di colpevolezza – la misura cautelare”.

Chiara Pezza

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner