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Inviare lettere anonime è reato? Per la Cassazione non è molestia

Le lettere anonime sono uno degli strumenti utilizzati da alcuni individui per dichiarare qualcosa o per intimorire un soggetto. È reato di molestia inviarle?

La Suprema corte con la sentenza n. 15523 del 2018 ha stabilito che l’invio di lettere anonime non è reato di molestia o disturbo alle persone in quanto non avviene “in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo.”

Entriamo nel dettaglio della sentenza per comprendere meglio il giudizio della Corte di Cassazione.

Inviare lettere anonime, analisi del caso

B.R. è stata condannata dal Tribunale di Rimini al pagamento di 400 euro di ammenda per avere commesso il reato di molestia o disturbo alle persone come previsto dagli articoli 81 e 660 del codice penale. La donna propone ricorso in cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione. I legali della ricorrente sostengono che non sono presenti i presupposti del reato e che non erano state valutate le attenuanti generiche sulla base del fatto che la ricorrente non ha pregiudizi penali.

Inviare lettere anonime, per la Suprema Corte il ricorso è fondato

La Corte di cassazione, valutato il tutto, sottolinea attraverso la sentenza precedentemente citata, che ai fini del reato previsto ai sensi degli articoli 81 e 660 del codice penale colui che arreca disturbo alle persone o molestia deve farlo in un luogo pubblico o aperto al pubblico oppure attraverso l’uso del telefono.

Nel caso analizzato la B.R. non ha posto in essere nessuna delle condotte per cui è stata giudicata colpevole dal tribunale romano. La donna, infatti, pare inviasse delle lettere anonime che introduceva nella cassetta della posta del mittente. Non essendo accaduto in un luogo pubblico o aperto al pubblico, né per via telefonica, la Suprema Corte sostiene che il fatto non sussiste per cui la sentenza deve essere annullata.

Maria Rita Corda

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