Shopping Cart

La fotocopia diventa “falso” se presentata come originale

Si risponde del reato di falso e truffa aggravata se si spaccia un documento fotocopiato per il suo corrispettivo originale.

Fotocopie e atti pubblici: reati di falso e truffa aggravata

Tre gradi di giudizio hanno confermato la condanna di un’imputata per i reati di falso e truffa aggravata, nonostante il ricorso in cassazione presentato contro la sentenza di secondo grado della Corte d’appello di Milano, che aveva confermato la condanna emessa in primo grado.

Il ricorso in cassazione, basato su due motivi, affrontava in particolare le questioni relative alla qualificazione del reato di falso per una documentazione fotocopiata che era stata presentata come originali di atti pubblici in realtà inesistenti (nello specifico, un provvedimento di accoglimento di domanda per ottenere l’autorizzazione all’attività di somministrazione di cibi e bevande e una dichiarazione di inizio di attività produttive).

Secondo quanto precisato dai difensori dell’imputata, sia in primo grado che in appello, la documentazione prodotta poteva ritenersi come grossolanamente falsa, in quanto priva di qualunque timbro o dichiarazione attestante la conformità degli stessi ad un atto pubblico e con una data di redazione che risultava successiva rispetto alla data di protocollazione in uscita. Pertanto, come già chiarito dalla stessa corte di legittimità in altre occasioni, secondo la difesa non sarebbe stato possibile ritenere l’imputata responsabile dei reati ascritti.

Fotocopie e atti pubblici: la Cassazione conferma la condanna

La corte di cassazione sezione V penale, con la sentenza n. 5452 del 6 febbraio 2018, non ha condiviso le tesi difensive, confermando la condanna in appello e rigettando il ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali.

Secondo la posizione della corte di cassazione, il caso di specie permette di aderire all’orientamento maggioritario in materia, alla luce del quale affinchè possa ritenersi sussistente il reato di falso basta la formazione di un atto che sia stato spacciato quale “riproduzione fotostatica di un documento originale, in realtà inesistente, del quale si intenda artificiosamente attestare l’esistenza e i connessi effetti probatori, perché l’atto è idoneo a trarre in inganno la pubblica fede”.

Non occorre neanche che ci sia un concreto intervento da parte dell’agente sull’atto pubblico, bastando invece che dalla falsa rappresentazione della realtà che risulta dalla fotocopia lo stesso atto pubblico appaia esistente. Questa situazione infatti lede di suo la pubblica fede, a prescindere dal fatto che si tratti di un’alterazione effettuata sulla copia di un atto pubblico davvero esistente, o dell’aver creato una copia di un atto inesistente, o di aver fatto appositamente un collage di più atti veri.

I giudici di legittimità, in relazione alla questione sottoposta al loro esame, hanno quindi chiarito come la falsificazione posta in essere avesse riguardato atti pubblici inesistenti, che erano stati “riprodotti artificiosamente in fotocopie in modo da creare un apparenza di esistenza degli stessi al fine di ingannare la pubblica fede e di consumare, tramite tale artificiosa apparenza, la truffa in danno della società acquirente l’azienda priva dei requisiti di legge e dei titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività di ristorazione”.

Chiara Pezza

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.
Digitalizzazione e Rapporto di Lavoro: “Intelligenza artificiale: pregiudizi e opportunità”.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner