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La psicologa a scuola: senza il consenso dei genitori è reato

L’attività di osservazione degli alunni, svolta da una psicologa all’interno di un istituto scolastico, integra il reato di violenza privata in assenza del preventivo e necessario consenso dei genitori dei minori coinvolti. Questo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 40291/2017.

Il fatto

La vicenda originava dallo svolgimento, ad opera di una psicologa, dell’attività di osservazione clinica degli alunni di una classe seconda elementare. La dottoressa era stata incaricata di esaminare, durante le lezioni , per un periodo complessivo di circa due mesi e con cadenza di due ore alla settimana, il comportamento dei minori. Tale attività era stata, infatti, richiesta da alcune insegnanti della classe ed autorizzata dal Dirigente scolastico. Di tutto ciò venivano tenuti all’oscuro i genitori dei minori.

All’esito dell’attività di osservazione, la dottoressa stilava una relazione, individuando un minore quale soggetto affetto da problematiche comportamentali.

Anche questo elaborato medico veniva celato ai familiari del bambino i quali, solo casualmente a fine anno scolastico, ne ricevevano notizia nel corso di un colloquio con gli insegnanti. I genitori del bambino decidevano, pertanto, di denunciare alle Autorità competenti il fatto e, ad insegnanti, dirigente e psicologa veniva contestato, in concorso, il reato di violenza privata, di cui all’art. 610 c.p., per aver sottoposto i minori ad un trattamento sanitario (consistito nell’osservazione psicologica) senza il consenso dei genitori.

La parola agli Ermellini

I Giudici della Suprema Corte, accogliendo il ricorso dei genitori del minore, hanno confermato la rilevanza penale della condotta degli imputati.
Infatti, secondo quanto sostenuto dagli Ermellini, la violenza ex art. 610 c.p. può essere posta con qualsiasi mezzo idoneo a privare il soggetto passivo della possibilità di determinarsi ed agire secondo la propria volontà, anche sotto forma di violenza “impropria”.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici era stato, infatti, disposto un trattamento medico sanitario di tipo psicologico senza il preventivo consenso dei genitori dei bambini coinvolti, in assenza sia di ragioni di urgenza, sia di finalità terapeutiche con una conseguente lesione dell’integrità psichica dei minori e del libero esercizio della potestà genitoriale.
La Corte ha, altresì, definito “una invasione delle sfere personali degli alunni” l’attività svolta dalla psicologa, concretizzatasi nell’osservazione delle condotte di alcuni bambini che presentavano problematicità, al fine di relazionare e suggerire interventi mirati.
Una sentenza importante che conferma il primato della potestà genitoriale e la necessità di una libera determinazione dei bambini, lontana da ingerenze non necessarie e non autorizzate dai genitori, principali referenti e responsabili della tutela e dell’interesse del minore.

Domenica Maria Formica

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