Shopping Cart

I “like” jihad: Quando un “mi piace” diventa reato

Blogger e  Influencer  utilizzano i canali social per veicolare messaggi della più varia natura. È un mestiere, ormai. Ma quando questi strumenti si prestano vengono utilizzati per supportare forme di  apologia di totalitarismi o organizzazioni terroristiche, il loro utilizzo può costituire reato .

E’ quanto successo nella sentenza n. 55418/2017 della V sez. Penale della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Brescia, lo scorso 6 giugno aveva annullato l’ordinanza del G.I.P. che applicava a a D. G. la misura cautelare in carcere per  aver pubblicamente, mediante la diffusione sulla rete internet, fatto apologia dello Stato Islamico, associazione con finalità di terrorismo internazionale.

I “like” jihad

La condotta è consistita in alcune interazioni sul social network Facebook (condivisione e click sul tasto “mi piace”) riferite ad alcuni video contenenti il costante richiamo, implicito o esplicito, al conflitto sirio-iracheno e, più nello specifico, alla Jihad.

Tali riferimenti sono stati interpretati dal G.I.P. di Brescia come idonei richiami all’Isis, riconosciuta dalle cronache come parte attiva del richiamato conflitto.

L’imputazione di cui all’articolo 414 c.p. (che al comma 4 punisce chiunque faccia apologia di uno o più delitti) si è sostanziata, secondo il Procutatore, nel richiamo alla Jihad, che “costituisce fonte di ispirazione delle azioni militari dello Stato Islamico sul territorio sirio-iracheno e, su scala internazionale, collante del terrorismo islamico”.

In prima battuta, il Tribunale del riesame di Brescia aveva però annullato tale ordinanza ritenendo che, pur essendo il termine Jihad un implicito richiamo all’Isis – parte non certo secondaria del conflitto sirio-iracheno – ciò non bastava a riconoscere la volontà dell’imputato di riferirsi univocamente all’organizzazione richiamata (nei video si fa un generico riferimento ai combattenti nel nome di Allah).

L’iter giudiziario

Con la sent. n. 24103/2017 la Cassazione, sez.I, aveva annullato la pronuncia del riesame enunciando il principio di diritto secondo cui “le consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale hanno natura di organizzazione terroristiche rilevanti ex art. 270 bis c.p.”

Con tale ricostruzione, la Suprema Corte aveva dunque condiviso il percorso logico-argomentativo del Procuratore ricorrente, riconoscendo come apologetica dell’Isis la condotta dell’imputato.

Il Riesame di Brescia, con la seconda ordinanza aveva però confermato l’interpretazione secondo cui il mero richiamo alla jihad non è rilevante ai fini apologetici per lo spettro di gruppi religiosi che all’interno della religione islamica evocano il martirio religioso, senza, peraltro, necessariamente concretizzare le predette aspirazioni.

Inoltre, sempre nella seconda ordinanza, il Giudice bresciano ha ritenuto che dall’esame dei video non emerge l’inequivoca volontà dell’imputato di riferirsi proprio all’associazione terroristica denominata Isis, “atteso che una tale organizzazione rappresenta solo uno dei soggetti partecipanti al conflitto siriano.”

La Procura di Brescia ha così presentato ricorso avverso a tale ordinanza ritenendo che violasse il principio di diritto enunciato dalla I sez. della Cassazione, oltre che per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Nell’accogliere il ricorso della Procura ed annullare nuovamente la decisione del Riesame, la Cassazione riconosce il contrasto con la sua precedente pronuncia laddove viene negata la connotazione terroristica della c.d. “guerra santa”, “nonché apoditticamente affermato che il richiamo al martirio religioso non consentirebbe, data la pluralità dei gruppi religiosi che evocano la Jihad, di ricondurre univocamente i video in questione all’ISIS.”

Francesco Donnici

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner