Shopping Cart

Maltrattamenti e divieto di avvicinamento “alla persona offesa”

In tema di maltrattamenti e misure cautelari personali, è legittima l’ordinanza che dispone, ex art. 282-ter cod. proc. pen., non solo il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa ma anche l’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla stessa, con la conseguenza che nel caso di incontro occasionale il sottoposto alla misura deve immediatamente allontanarsi dal luogo in cui la persona offesa si trovi. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia del 07.07.2017 n. 32957.

Maltrattamenti e divieto di avvicinamento alla persona offesa: il caso

https://studiolegaletolesino.files.wordpress.com/2016/09/divieto-di-avvicinamento-ai-luoghi-frequentati-dalla-persona-offesa.jpg?w=1000&h=
https://studiolegaletolesino.files.wordpress.com/2016/09/divieto-di-avvicinamento-ai-luoghi-frequentati-dalla-persona-offesa.jpg?w=1000&h=

Il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione ha ad oggetto il ricorso promosso avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Perugia, in sede di riesame confermava l’ordinanza del GIP del medesimo Tribunale con cui veniva disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi presentati dalla persona, a carico del ricorrente, accusato dei reati di maltrattamenti, lesioni personali e diffamazione nei confronti del coniuge.

Tra gli altri motivi di ricorso, il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza applicativa della misura cautelare ex art. 282 ter c.p.p. per genericità e indeterminatezza dell’ambito di applicazione territoriale. In altre parole, l’ordinanza de qua viene impugnata per aver disposto, oltre al divieto di avvicinamento all’abitazione del coniuge, anche l’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa senza, nel contempo, fornire un elenco tassativo dei luoghi dalla stessa abitualmente frequentati. Circostanza questa che impone al sottoposto alla misura cautelare in parola, anche nel caso di incontro casuale, l’immediato allontanamento dal luogo in cui è presente la persona offesa.

Maltrattamenti e divieto di avvicinamento alla persona offesa: la decisione  

Sul punto i Giudici di Piazza Cavour in maniera inequivocabile, hanno ribadito quanto già affermato da ultimo con le sentenze 42021 e 28677 del 2016: “in tema di maltrattamenti e misure cautelari personali, è legittima l’ordinanza che dispone, ex art. 282-ter cod. proc. pen., non solo il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa ma anche l’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla stessa, con la conseguenza che nel caso di incontro occasionale il sottoposto alla misura deve immediatamente allontanarsi dal luogo in cui la persona offesa si trovi”.

La ratio sottesa a tale modalità applicativa, motivano i Giudici della VI Sezione Penale, è da rinvenire nell’esigenza di garantire una effettività concreta alla misura de qua e nell’offrire alla persona offesa una tutela tendenzialmente piena.

In tema di misure cautelari, dunque, il divieto di avvicinamento previsto dall’articolo 282 ter c.p.p. riferendosi alla persona offesa in quanto tale e non solo ai luoghi da questa frequentati, esprime una precisa scelta normativa di privilegio della libertà di circolazione del soggetto passivo, ovvero di priorità dell’esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza, anche laddove la condotta di persistenza persecutoria non sia legata a particolari ambiti locali.

Pertanto, il contenuto concreto della misura coercitiva in questione non può che modellarsi rispetto alla predetta esigenza che non può essere limitata alla sola sfera del lavoro, degli affetti familiari e degli ambiti ad essa assimilabili.

Non vi è dubbio che affinché l’esigenza di tutela della persona offesa possa trovare integrale attuazione, consentendo alla stessa di poter esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza, non si può limitare il divieto di avvicinamento di cui all’articolo 282 ter c.p.p. a luoghi specificamente indicati in quanto, diversamente ragionando, una eventuale limitazione definita con le descritte modalità consentirebbe all’agente di avvicinarsi alla persona offesa nei luoghi non rientranti nell’elenco tassativo indicato dal giudice frustrando così la “ratio” della norma, tesa alla più completa tutela della “vittima”.

L’individuazione dei ” luoghi determinati” di cui all’articolo 282 ter c.p.p., non può che avvenire “per relationem” con riferimento ai luoghi in cui di volta in volta si trova la persona offesa, con la conseguenza che, ove tali luoghi, anche per pura coincidenza, vengano ad essere frequentati anche dall’imputato, costui dagli stessi si deve immediatamente allontanare.

Alessandra Iacono

 

 

 

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner