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Minaccia di raccontare l’incontro con la prostituta, condannato

Minaccia di raccontare l’incontro con la prostituta, condannato

 

Quando si è colti con le mani nel sacco. Ma, stavolta, chi resta a bocca asciutta non è lo sconsiderato traditore (per sua fortuna), ma il furbo James Bond dei poveri (e le cifre lo confermano).

Il fatto

Il fatto risale a qualche anno fa, quando il primo dopo essersi fermato in strada con la propria autovettura e aver avvicinato una prostituta, veniva raggiunto da un falso investigatore che nell’intimargli di accostare e nel qualificarsi come delegato dal Comune di Torino, per sanzionare i cittadini dediti alla consumazione di rapporti sessuali con prostitute, gli contestava una multa di 5.000 euro, vantando, altresì, il possesso di foto ritraenti il suo incontro con la donna. Il nostro protagonista malcapitato, ormai in preda ad una seria crisi di nervi, in seguito alla minaccia proferitagli, di diffondere le foto del suo contatto con la “lucciola”, si sentiva ormai stretto in gabbia.
Ma lo Sherlock Holmes che nessuno vorrebbe mai incontrare, incalzava, sostenendo che la cosa si potesse risolvere con la dazione di una somma di 1000 euro. Un vero e proprio gentleman, senza lente di ingrandimento.
Successivamente scattava la denuncia che tra una battuta e l’altra, arrivava fino in Corte di Cassazione. Il falso investigatore (ricorrente) ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo l’errata qualificazione giuridica del fatto in quanto, quella condotta avrebbe dovuto essere sussunta nell’ambito dell’art. 640 n. 2 c.p., perché la parte offesa non era stata coartata nella sua volontà ma si era determinato alla prestazione, costituente ingiusto profitto dell’agente, perché tratto in errore dall’esposizione di un pericolo inesistente, non dipendente dal volere dell’imputato quanto piuttosto da un altro soggetto e cioè il Comune di Torino.

La decisione della Suprema Corte

Sul punto, però, la Suprema Corte argomenta in maniera ineccepibile: “nel caso di specie, al di là della circostanza che l’imputato si qualificò – traendo in inganno l’offeso – quale investigatore di un’agenzia privata delegata dal Comune di Torino, ciò che rileva è che il ricorrente, fra le
varie minacce, profferì quella di essere in possesso di foto che documentavano l’avvenuto contatto con la prostituta: minaccia che piegò la volontà dell’uomo che vivamente preoccupato, chiedeva pietà e comprensione facendo presente di essere sposato: appresa tale circostanza, l’imputato lo incalzava minacciando anche il sequestro del mezzo (cfr pag. 9 sentenza di primo grado)”.
E poi, i giudici continuano: “E’ chiaro, a questo punto che la tesi difensiva non ha più ragion d’essere in punto di fatto perché, la minaccia di utilizzare le foto, va ritenuta una minaccia che non ha alcuna correlazione con la falsa qualifica di investigatore di un’agenzia privata, potendo essere attuata realmente dall’imputato, anche come semplice quisque de populo”.
In altri termini, sostengono i magistrati, poiché l’imputato, era comunque in grado di attuare direttamente quella minaccia che, per le concrete circostanze di tempo e di luogo, appariva ed era reale, il fatto è stato qualificato correttamente come estorsione, nei precedenti gradi di giudizio e non come truffa aggravata dal pericolo immaginario.
In conclusione, l’impugnazione viene rigettata, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Mariano Fergola

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