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Non fondata la questione di costituzionalità sul divieto di ricevere libri per il detenuto al 41 bis

I detenuti in regime di 41bis continueranno a non poter ricevere né spedire libri e riviste. La Corte Costituzionale, infatti, al termine della camera di consiglio, ha dichiarato «non fondata la questione di legittimità costituzionale» dell’articolo 41 bis, comma 2-quater, lett. a) e lett. c), della legge del 1975 numero 354, «nella parte in cui consente all’amministrazione penitenziaria, in base a circolari ministeriali del Dap, di adottare tra le misure di elevata sicurezza interna ed esterna volte a prevenire contatti del detenuto con l’organizzazione criminale di appartenenza, il divieto di ricevere dall’esterno e di spedire all’esterno libri e riviste a stampa». E’ Franco Modugno il giudice relatore che adesso  sarà chiamato ad argomentare per quali ragioni la questione di costituzionalità sollevata dal giudice di sorveglianza di Spoleto sia infondata. Il giudice rimettente (clicca qui per leggere l’ordinanza di rimessione) aveva ritenuto che il divieto assoluto di spedire e ricevere libri in carcere costituisse una grave violazione di diritti costituzionali del detenuto quali quello alla libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.), il diritto a informarsi (art. 21 Cost.) e il diritto allo studio (artt. 33 e 34 Cost.). Inoltre, si riteneva nell’ordinanza, questo divieto avrebbe determinato una compressione del diritto al «rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio, della propria corrispondenza» sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

(Amer)

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