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Ordine di demolizione dell’abuso edilizio: nessuna prescrizione

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di ordine di demolizione a fronte degli abusi edilizi, statuendo un principio volto ad impedire la prescrizione della sanzione che, a differenza del reato, sarebbe dunque imprescrittibile.

Ordine di demolizione: la natura della sanzione

Non è soggetto a prescrizione l’ordine di demolizione disposto in caso di abuso edilizio. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione, sezione terza penale, con la sentenza n. 18910 del 3 maggio 2018.

Tale conclusione, peraltro già in passato affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, deriverebbe dalla natura e funzione dell’ordine di demolizione: questo , infatti, non avrebbe natura punitiva o repressiva ma costituisce una sanzione amministrativa che dunque non si estingue per il decorso del tempo.

Nel caso di specie, i ricorrenti richiedevano l’annullamento dell’ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione disposto con sentenza del Tribunale di Napoli, anche in virtù della invocata prescrizione ex art. 173, c.p. per cui “Le pene dell’arresto e dell’ammenda si estinguono nel termine di cinque anni“.

Nel rigettare tale richiesta di estinzione della pena (ordine di demolizione) per prescrizione quinquennale, la Corte ha richiamato alcuni precedenti: l’ordine di demolizione dell’opera abusiva imposto dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa e non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 c.p., posto che tale norma fa solo riferimento alle pene principali dell’arresto e dell’ammenda e non alle sanzioni di carattere amministrativo.

L’ordine di demolizione, in quanto sanzione amministrativa di carattere reale e ripristinatorio, non avente carattere punitivo, volta a ripristinare il bene giuridico leso, non sarebbe idonea ad essere ricondotta tre le pene in senso stretto e, di conseguenza, non sarebbe soggetta nè alla prescrizione di cui all’articolo 173 c.p. nè alla prescrizione ex art. 38 L. 689/81 prevista per le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.

Nessuna possibilità dunque per i destinatari dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva che, a seguito della sentenza, saranno tenuti ad adempiere e subire la demolizione del manufatto abusivo, senza poter beneficiare della prescrizione per decorso del termine quinquennale.

Martina Scarabotta

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