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Pedopornografia: l’agente sotto copertura può acquistare materiale

La Suprema Corte torna ad occuparsi di pedopornografia con la sentenza n. 41605/2007.
La Corte evidenzia i compiti degli agenti sotto copertura impiegati nelle attività di contrasto al fenomeno, palesando fino a che punto può spingersi l’operatore.

La tutela dei minori: obiettivo primario

In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, “la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall’Italia”. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, sono stati inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies.

Quali strategie investigative ?

La Suprema Corte di Cassazione, nella parte motiva della recente sentenza n. 41605 del 2017, ha precisato che, nell’ambito dei compiti di Polizia delle telecomunicazioni, l’organo del Ministero dell’Intero per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell’autorità giudiziaria le attività occorrenti per il contrasto ai reati di prostituzione e pornografia ai danni di minori, commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica o, infine, utilizzando reti di comunicazione disponibili al pubblico.

Il fenomeno della pedopornografia ha, difatti, trovato nelle nuove tecnologie terreno fertile per diffusioni (sempre più numerose) di materiale, in tempo reale. Di ciò non poteva non tenersi conto nell’ottica di nuove ed efficaci strategie di contrasto al fenomeno.

Ed ecco quindi che la lotta alla pedopornografia minorile si gioca anche sul mondo virtuale: là, dove dietro un desktop e una tastiera, si celano gli orchi reali.
A tal fine, il personale addetto può infiltrarsi tra i pedofili utilizzando indicazioni di copertura, anche per attivare siti (c.d. siti civetta), realizzare e gestire ad aree di comunicazione o scambio telematico.
Nell’ambito di queste operazioni, l’operatore al fine di acquisire elementi di prova utili, può acquistare materiale pedopornografico e partecipare attivamente alle operazioni di intermediazione e scambio.
Tale comportamento, tipico del ruolo dell’”agente provocatore”, è priva di rilievo penale poiché la condotta scriminata rientra tra una specifica tattica investigativa volta a colpire l’intero circuito criminale. E’, infatti, la domanda che determina ed incrementa l’offerta.

Domenica Maria Formica

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