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Può un affittacamere non comunicare alle autorità le generalità dei propri clienti?

Affittacamere e bed and breakfast: lo sviluppo delle strutture ricettive turistiche

La normativa in materia di gestione dei servizi turistici e dei servizi alberghieri ha avuto, nel corso degli ultimi anni, numerose modifiche, a seguito dei cambiamenti che l’intero settore ha sperimentato. Attraverso la nascita di nuovi modelli ricettivi e di modalità di accoglienza dei turisti si sono sviluppati infatti vari settori, ed altri già esistenti hanno incrementato le proprie competenze (tra cui, in particolare, i Bed and Brekfast e gli affittacamere).

Affittacamere e bed and breakfast: il caso

La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 23308 dell’11 maggio 2017, si è pronunciata in relazione al caso di una signora che, gestendo un affittacamere, per circa due anni e mezzo aveva omesso di inviare all’autorità di pubblica sicurezza la comunicazione – entro le ventiquattro ore successive all’arrivo in struttura – contenente le generalità degli ospiti della sua struttura.

Condannata dal Tribunale di Savona per il reato di cui all’art. 109 di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (e successive modifiche), la signora proponeva appello – poi qualificato come ricorso in Cassazione – sulla base del motivo che il proprio esercizio sarebbe stato da inquadrare come attività non imprenditoriale di bed and breakfast, e non di affittacamere.

Pertanto, la disciplina prevista dal citato R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) non andava applicata al suo caso.

Secondo il disposto dell’art. 109 primi due commi, “i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti. […] Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.”

Il comma 3 dell’art. 109, in particolare, stabilisce che: “i soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell’interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno.”

Affittacamere e bed and breakfast: la sentenza della Cassazione

Secondo la ricostruzione della suprema Corte la tesi sostenuta dalla ricorrente, gestore dell’affittacamere, non è condivisibile in quanto formulata in maniera generica e non dimostrata, mancando peraltro qualsiasi informazione circa le dimensioni della struttura e le sue modalità di gestione.

Secondo i giudici di legittimità, inoltre, in primo grado è stato correttamente applicato il disposto dell’art. 109 TULPS, poichè il tribunale “ha rilevato che la norma precettiva non autorizza alcuna differenziazione basata sulle dimensioni strutturali e sul numero di camere dell’alloggio che offre ospitalità, perché assoggetta i proprietari o gestori di alberghi, ma anche di tutte le altre strutture ricettive, senza distinzioni di sorta, comprese quelle non convenzionali, al rispetto dell’obbligo di comunicazione delle generalità dei clienti entro il termine di ventiquattrore, adempimento che nel caso di specie non è stato del tutto effettuato”.

La Cassazione ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di 1.500,00 euro alla Cassa delle ammende.

Chiara Pezza

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