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E’ reato indicare “made in Italy” su merci ideate e prodotte all’estero

La globalizzazione del mercato ha portato, negli ultimi anni, ad un notevole decremento dei profitti per i marchi italiani di eccellenza, in particolar modo nei campi del food e della moda. Proprio per questo, il legislatore e la giurisprudenza nazionali, hanno posto l’attenzione sull’import-export delle merci a maggiore rischio di contraffazione con contestuale inasprimento delle sanzioni.

Su questa linea si è mossa la Corte di Cassazione III sez. penale, nella pronuncia n. 3893/2017 con la quale si cerca di dare una chiarezza organica all’ampia e frastagliata disciplina legislativa, sottolineando il principio in base al quale “costituisce falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa Europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli”.

La Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso presentato da R.F., imprenditore lombardo, legale rappresentante della ditta Fox di Fabrizio Rossi, condannato in ambedue i gradi precedenti per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci ai sensi degli artt. 81 cpv cod.pen. e 517 cod.pen. La Cassazione ha confermato la condanna pronunciata in secondo grado ad 1 mese di reclusione e 1.000 euro di multa, con ulteriore aggravio dato dalle spese processuali dell’ultimo grado di giudizio.

La condotta sarebbe consistita nell’aver importato presso la Dogana dell’aeroporto di Milano Malpensa, complessivamente 336 magliette prodotte in Cina, recanti l’etichetta WWW.BRIGITTEB.COM ITALY, ritenuta falsa ai sensi dell’art. 4,comma 49, legge 350 del 2003, perché tali capi erano interamente prodotti in Cina.

R.F., nel suo Ricorso, chiedeva la revisione della sentenza d’Appello per illogicità e contraddittorietà della motivazione, argomentando tale richiesta sulla base dell’irrilevanza del luogo di provenienza del prodotto. Il ricorrente richiama, in tal senso, una serie di pronunce (n.2500/1999; n.8684/2007) sulla base delle quali sottolinea che la Corte, a più riprese, aveva ritenuto indifferente il luogo di provenienza del prodotto poiché l’elemento è  l’indicazione del  produttore.

La Cassazione respinge il ricorso e nel farlo richiama proprio il principio sancito nella pronuncia del 2007 che fa riferimento a “prodotti ideati in Italia, ma sviluppati e commercializzati all’estero”. Tale indicazione non si lega in alcun modo al caso di specie perché i prodotti sequestrati non avevano niente a che fare con l’Italia e — nella ricostruzione della Corte — “l’indicazione made in Italy sull’etichetta avrebbe potuto trarre in inganno il consumatore”, se non quello esperto, di certo quello medio.

Nell’arrivare a questa specifica, viene ricostruita la disciplina legislativa in materia.

Se da un lato – sostiene la Corte – è intervenuta la depenalizzazione dell’uso ingannevole del marchio da parte delle aziende italiane, laddove, diversamente, resta di rilevanza penale l’uso indebito dell’indicazione “made in Italy”, già punita come “falsa indicazione dell’origine” dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, e ora dal D.L. n. 135 del 2009, art. 16, comma 4 che prevede peraltro l’aumento di un terzo delle pene previste dall’art. 517 cod. pen. per i prodotti non interamente disegnati, progettati, lavorati e confezionati in Italia, che risultino indebitamente contrassegnati con un’etichetta del tipo “100% made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano” o “full made in Italy”, etichette evidentemente idonee a presentare il prodotto come interamente realizzato in Italia, qualunque siano la lingua o i simboli impiegati; dall’altro deve essere riconosciuto carattere generale alla disposizione contenuta nella L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, che sanziona l’importazione, l’esportazione e la commercializzazione dei prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, nonché l’abuso dei marchi d’impresa al fine di indurre il consumatore a ritenere che la merce sia di origine italiana.

Per tale, risulta corretta la ricostruzione della Corte d’Appello che ha ritenuto la condotta posta da R.F. come integrante la fattispecie punita nell’ipotesi classica di cui al suddetto art.4/c.49 e pertanto, penalmente rilevante. Questo perché la fallace indicazione, anche se decontestualizzata o incidentale (con riferimento al marchio Brigitte B riportato sull’etichetta) alla parola “Italia” che non può altrimenti interpretarsi ed è quindi atta a trarre in inganno il consumatore.

Francesco Donnici

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