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Responsabilità medica d’equipe: come accertare le colpe del singolo?

Responsabilità medica d’equipe: come accertare le colpe del singolo?

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza n. 27314/2017.

Anche in sala operatoria, purtroppo, qualche errore avviene. Ma che accade in presenza di un errore chirurgico nel caso di lavoro in equipe? È la questione affrontata dalla sentenza in commento, che ha deciso in ordine al ricorso di un chirurgo, condannato per il delitto di omicidio colposo nell’ambito di un intervento nel quale aveva collaborato con altri specialisti. Il medico, infatti, denunciava un’erronea applicazione dei principi in materia da parte della Corte di appello  che gli attribuiva, sostanzialmente, un errore esecutivo di altro collega.

La Corte per definire correttamente la questione ha preliminarmente evidenziato che, in casi come quello di specie, il fatto di esser parte di un’equipe di medici operanti non può, per ciò stesso, comportare l’attribuzione di una responsabilità a seguito di accertamento di un  generico errore diagnostico.

La giurisprudenza, sul punto, ha affermato che ciascun sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività svolta dal collega, anche se specialista in una certa disciplina, nonché dal valutarne la correttezza e/o intervenire al fine di porre rimedio ad eventuali errori. Tuttavia, è necessario “delimitare”, per così dire, la responsabilità di vigilanza del lavoro degli altri colleghi. Non può pretendersi, invero, che un medico agisca condizionato dalla continua previsione di possibili errori altrui.

Responsabilità medica d’equipe: il principio di affidamento.

È per questo che il suddetto principio di responsabilità di posizione viene mitigato dal c.d. “principio di affidamento” sulla corretta esecuzione dei compiti altrui. In altre parole, nel caso di lavoro in equipe, ciascun medico potrà sempre affidarsi al fatto che gli altri agiscano con la diligenza propria loro richiesta. Ora, se è certo che la responsabilità sia concorsuale per la fase di intervento svolta in maniera “corale”, cosa diversa sarebbe per quei momenti in cui ciascun medico esercita un’attività legata alla propria specifica competenza e l’errore sia riferibile proprio ad essa.

In tali casi, infatti, non è possibile pretendere una sorta di obbligo generalizzato (ed impraticabile) di costante raccomandazione al rispetto di regole cautelari o di invasione dell’altrui spazio di competenza e di lavoro. Non è possibile, in definitiva, pretendere, come avevano voluto i giudici di appello, che l’imputato si facesse consegnare dal collega specialista gli occhiali utilizzati per visualizzare l’aorta recisa, al fine di effettuare la medesima manovra già completata dallo stesso.

Laura Piras

 

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