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Riabilitazione, l’accordo transattivo tra condannato e danneggiato

LA riabilitazione.

Forse non tutti sanno cos’è la riabilitazione. Si tratta, in effetti, di un istituto di cui si parla poco; appare opportuno, allora, tracciarne i caratteri fondamentali e affrontare una questione di particolare interesse.

La riabilitazione (artt. 178 ss c.p.) è causa di estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna. Essa è concessa qualora siano decorsi almeno tre anni dall’esecuzione/estinzione della pena principale e il condannato abbia dato prove costanti ed effettive di buona condotta.
Della misura non può beneficiare, tra l’altro, chi non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle. Qualora vi sia una parte offesa o un danneggiato, insomma, la riabilitazione potrà trovare applicazione se si dimostri l’avvenuto ristoro dei danni subiti: la logica, in fondo, è quella della responsabilizzazione. In caso contrario, invece, la prassi registra casi in cui il pentimento e l’allontanamento dallo stile di vita che ha portato a delinquere vengono provati da donazioni a favore di Onlus o da altre erogazioni effettuate per spirito di solidarietà.

Riabilitazione e funzione rieducativa
Il legame dell’istituto con la funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost) è di tutta evidenza. Il Tribunale di Sorveglianza, preso atto dell’avvenuto recupero del condannato, concede allo stesso la possibilità di estinguere le pene accessorie (si pensi all’interdizione dai pubblici uffici) e di recuperare la propria immagine.
Nel caso in cui, invece, emerga che l’autore del reato non abbia “imparato la lezione”, si prenderà atto del fallimento. La sentenza di riabilitazione, infatti, è revocata di diritto se il riabilitato commette entro sette anni un delitto non colposo punito con pena della reclusione non inferiore a due anni.

Riabilitazione e accordo transattivo

La Corte di Cassazione (sentenza n.42164/12) ha affermato che in materia di riabilitazione, nonostante l’accordo transattivo tra condannato e offeso/danneggiato non possa aprioristicamente escludere l’integralità del risarcimento, è onere del giudice di merito verificare che il risarcimento medesimo sia integralmente satisfattorio.
La ratio di tale orientamento, probabilmente, è quella di tutelare la parte offesa assicurandole l’effettivo ristoro dei danni patiti.
Di diverso avviso, però, parte della giurisprudenza.
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in particolare, rileva come una piena e autentica riparazione possa discendere da circostanze ulteriori, non conoscibili dal giudice decidente e slegate dagli importi versati. Indici di buona condotta, in fondo, potrebbero ben essere rappresentati da versamenti finalizzati ad obiettivi sociali encomiabili, nonché dall’atteggiamento conciliante dello stesso danneggiato.
A parere del giudice torinese, insomma, l’affidare al giudice di merito un penetrante controllo sul quantum oggetto di transazione recherebbe con sé un rischio inaccettabile: quello che le sue valutazioni si sovrappongano a una precisa volontà di segno opposto espressamente manifestata dalla persona offesa. A questa, in definitiva, spetterebbe il diritto di valutare la congruità del ristoro ricevuto.

Claudia Chiapparrone

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