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Sostituisce la serratura dell’ufficio impedendo l’ingresso ad altri, esercizio arbitrario delle proprie ragioni

Condannato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 392 c.p. l’accomandatario di una s.a.s. che sostituisce la serratura dell’ufficio al fine di impedire il libero accesso dell’accomandante a seguito del suo rifiuto di contribuire alle perdite sociali in proporzione alla quota ricevuta

Ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 392 c.p., ma questa volta è con la pronuncia n. 2052 depositata il 30/01/2017 che rimarca i limiti gestionali di cui gode il socio accomandatario.

Breve premessa: per una migliore comprensione del caso non pare superfluo ricordare, almeno per sommi capi, come la qualità di socio accomandatario conferisca a quest’ultimo determinati diritti in ordine alla gestione e alle scelte decisionali della società di cui fa parte (si vedano in proposito gli artt. 2318 e ss. c.c.). Diritti cui, però, fa da contraltare la responsabilità illimitata e personale del medesimo per le obbligazioni sociali.

I soci accomandanti, diversamente, in forza di quanto previsto dall’articolo 2313 c.c., godono di una responsabilità limitata alla sola quota sociale conferita, ma al contempo alcun potere amministrativo o decisionale è di norma loro conferito, fatto salvo i casi di delega specifica.

LA QUESTIONE

 

Di fronte ad un quadro normativo di tal fatta ci si chiede: il cambio della serratura dell’ufficio da parte del socio accomandatario costituisce legittimo esercizio di un diritto all’amministrazione della società (inteso quindi come mero atto gestionale dell’imprenditore – a seguito del rifiuto dell’accomandante di contribuire alle perdite sociali in proporzione alla quota posseduta) ovvero integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 392 c.p.?

LA RISPOSTA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La risposta è presto data (si fa per dire) dalla Corte di Cassazione Sez. VI che avallando le argomentazioni dei giudici siciliani di primo e secondo grado, ha ritenuto la condotta del socio accomandatario integrante tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 392 c.p.

Tale norma punisce, previa presentazione di querela da parte della persona offesa, colui che “al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose” e prevede quale conseguenza sanzionatoria la multa fino a 516 euro.

Continua la norma stabilendo che “Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione”.

Il supremo organo di nomofilachia, in particolare, con la sentenza n. 2052 del 15/12/2016 ha inteso rimarcare come tanto l’elemento oggettivo quanto l’elemento soggettivo previsti dalla norma in esame risultino integrati nella fattispecie in questione.

La Suprema Corte sostiene infatti che la risoluzione unilaterale da parte del socio accomandatario del contrasto maturato all’interno del rapporto societario attraverso il cambio della serratura – causato dal rifiuto dell’accomandante di adempiere con la propria quota al pagamento dei debiti sociali – ben può rientrare nella nozione di “violenza sulle cose” essendo quest’ultima comprensiva anche “del mutamento della loro destinazione, che si verifica quando, con qualsiasi atto o fatto materiale, sia impedita, alterata o modificata la loro utilizzabilità, come nel caso  in cui, sostituendosi la serratura della porta d’ingresso, si sia impedito l’accesso a colui che ne sia il compossessore o codententore, concretando una simile azione la immutazione della specifica destinazione che la cosa” aveva in origine, ossia quando le parti ne determinarono il suo utilizzo. In tal senso, il potere di gestione dell’attività in un simile caso non può giungere fino al punto di estromettere il socio accomandante impedendogli l’accesso ai locali di cui peraltro aveva in precedenza le chiavi.

A ciò si aggiunga l’ulteriore presupposto previsto dalla norma in esame ravvisabile nell’avere perpetrato la condotta criminosa nonostante la possibilità di avvalersi degli ordinari strumenti di tutela predisposti dal codice civile per verificare l’esistenza di eventuali inadempimenti obbligatori tra le parti.

In altre parole, di fronte al rifiuto da parte del socio accomandante del pagamento del debito sociale nei limiti della quota di partecipazione, l’ordinamento civilistico consente già efficaci forme di tutela degli interessi sottesi. Ogni altra forma di autotutela che prescinda pertanto dai previsti rimedi giurisdizionali, e dunque dall’unica autorità chiamata a ristabilire la legalità violata, non è tollerata dal nostro ordinamento, pena l’applicazione della disciplina penalistica di cui all’art. 392 c.p..

Per ciò che concerne l’elemento soggettivo, la Corte di Cassazione ha altresì ribadito che il ragionevole convincimento della legittimità della propria condotta “lungi dall’essere inconciliabile con il dolo” specifico richiesto dalla norma costituisce presupposto necessario del reato, sicché anche sul piano psicologico l’art. 392 c.p. risulta essere pienamente integrato.

Infine, tiene a sottolineare la Corte come la circostanza secondo cui sia stato concesso al socio accomandante – successivamente al cambio della serratura – l’ingresso presso il luogo di lavoro senza che le nuove chiavi gli venissero consegnate, non fa venir meno la piena realizzazione del delitto de quo atteso che, trattandosi di reato di evento, la consumazione del medesimo avviene nel momento e nel luogo in cui il soggetto si fa arbitrariamente ragione da sé realizzando la propria pretesa e dunque nel momento in cui ne ha impedito l’accesso.

Morale della favola

L’era dell’ “occhio per occhio, dente per dente” è già finita da un pezzo. Prima capiremo che la giustizia va  ben oltre la vendetta, prima riusciremo a superare l’impasse stagnante di una società che vede il progresso civile alle porte ma che non ha la forza di varcarne la soglia.

Antonio Colantoni

 

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