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Stalking “a più riprese”: è recidiva, non unico reato

Stalking “a più riprese”: è recidiva, non unico reato

Non si configura come unico reato, l’atteggiamento persecutorio del marito che fa stalking nei confronti della moglie in due momenti diversi, ossia prima della riconciliazione con convivenza e dopo una nuova rottura del rapporto. In questo caso, la ripresa, per gli atti persecutori, fa scattare la recidiva. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18629/2017.

Il fatto

In questo senso i giudici di piazza Cavour, hanno respinto il ricorso di un ex marito che, non rassegnandosi alla fine del rapporto aveva attuato una serie di atti persecutori reiterati nel tempo, tipici dello stalker: appostamenti, con scenate sul posto di lavoro dell’ ex, telefonate continue e messaggi, a contenuto ingiurioso a tutte le ore del giorno e della notte, oltre a minacce estese anche al suocero. Tutto ciò, aveva ingenerato nella moglie un perdurante stato di ansia e paura ed un fondato timore per l’incolumità propria e dei familiari.
Il tutto gli era valso, in primo luogo, una condanna per stalking su patteggiamento.
Successivamente a tale condanna, però, la moglie lo aveva perdonato ed i due, ormai riappacificatisi, avevano iniziato una convivenza durata, poi, ben 15 mesi. Alla nuova rottura l’uomo aveva reagito nello stesso modo violento, rinnovando le azioni persecutorie.

L’aggravante della recidiva

E allora scattava l’aggravante della recidiva per il reato ascrittogli, considerata, però dalla difesa superflua ed ingiusta. Invero, secondo il reo, la mera ricaduta per un reato della stessa indole andava considerata unita dal vincolo della continuazione in quanto espressione di uno stesso disegno criminoso, che si era manifestato in tutte le sue condotte illecite: convincere la moglie a evitare la separazione e il distacco dal figlio minore di lei. La Corte d’Appello, però, aveva considerato il suo comportamento reiterato, come l’espressione di una più intensa capacità criminale, piuttosto che come la manifestazione di un momento di particolare instabilità “emozionale e psicologica”.

La decisione della Suprema Corte

La Suprema corte, quindi, conferma ciò che avevano già stabilito i giudici di merito, ritenendo corretta la recidiva, in virtù della straordinaria serie di condotte persecutorie poste in essere in due diversi periodi, segnali della recrudescenza di una capacità criminale specifica e di una determinazione persecutoria allarmante perché “insensibile anche agli effetti deterrenti dei precedenti interventi giudiziari”.

Mariano Fergola

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