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Tenuità del fatto per lo spacciatore con precedenti denunce

Sì alla non punibilità per particolare tenuità del fatto dello spacciatore con precedenti denunce per reati in materia di stupefacenti.
Così la Corte di Cassazione con la sentenza 36616/2017 ha annullato con rinvio la sentenza di condanna a carico di un uomo, imputato del reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

Il caso

L’imputato era stato condannato, in primo grado, dal Tribunale di Torino alla pena di mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa. Pena che era stata confermata, successivamente,  anche in appello.
Il difensore del reo proponeva ricorso per cassazione lamentando la mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Infatti, l’applicazione dell’istituto in esame era stata esclusa dalla competente Corte d’Appello di Torino, sulla scorta dell’esistenza di plurime denunce a carico del reo, per reati inerenti agli stupefacenti, risalenti agli anni 2006/ 2007.

La parola agli Ermellini

I Giudici della Suprema Corte, accogliendo il ricorso del ricorrente, palesano come, la decisione della Corte d’Appello di Torino, sia viziata da un errore sull’esatta portata delle circostanze ostative all’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto.
Si evidenzia, infatti, come l’invocata norma di cui all’art. 131-bis cod. pen. stabilisce che la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Nel caso in esame, la mera presenza di precedenti denunce poteva essere considerata condizione sufficiente ad integrare l’abitualità del comportamento illecito ed escludere, dunque, la non punibilità per particolare tenuità del fatto?

Secondo gli Ermellini no.

Infatti, il Supremo Consesso chiarisce che l’abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis.
La pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l’esistenza; come ad esempio nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016).
Nel caso in esame, i Giudici dell’Appello si erano erroneamente limitati alla verifica circa l’esistenza di mere denunce ormai risalenti, in ordine al cui destino nulla era stato aggiunto o chiarito. Nessun accertamento era stato attuato al fine di verificare la presenza di un procedimento penale o di un accertamento giudiziale in merito a tali “precedenti”, con conseguente impossibilità di stabilire con certezza la presenza di ragioni ostative all’applicazione della particolare tenuità del fatto.
Gli Ermellini precisando che la “Corte di Appello appare avere formulato, per quanto osservato, un giudizio non congruo in relazione ai requisiti di legge” hanno dunque annullato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, ai fini di un nuovo esame in ordine alla richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità.

Domenica Maria Formica

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