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Trasporto rifiuti, non punibile l’imprenditore sprovvisto dell’autorizzazione

In un periodo di particolare attenzione verso il tema della tutela ambientale, la Suprema Corte interviene riconoscendo l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. nei confronti di un imprenditore che trasportava rifiuti biodegradabili di cucine e mense senza la copia autentica dell’autorizzazione e con veicolo non idoneo – “in quanto non impediva la perdita di liquidi” –,  rischiando di cagionare un notevole danno all’ambiente.

Il caso. Nella fattispecie, C.L. era stato condannato dal tribunale toscano per il reato ex artt.110 c.p. e 256, comma 4 del d.lgs 152 del 2006 per aver trasportato un determinato quantitativo di rifiuti in violazione delle prescizioni imposte dall’art. 4, p.ti 1 e 3 dell’autorizzazione.

In altri termini, ciò che il Tribunale ha contestato all’imputato non è tanto una responsabilità legata alla condotta concreta o un eventuale danno arrecato al bene giuridico tutelato, quanto più la mancanza della copia autentica di detta autorizzazione e, al contempo, di ulteriori condizioni necessarie ai fini dell’idoneità del trasporto.

Cassazione, sent.n. 33297 del 10 luglio 2017

La Cassazione viene interpellata in relazione alla mancata pronuncia – da parte del Giudice che aveva deciso per la condanna, comunque addebitando il minimo edittale della pena prevista per il caso – dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Secondo quanto dedotto ad oggetto del ricorso, l’attività posta in essere dal C.L. Deve considerarsi di mera condotta formale e, posta la contestazione della responsabilità penale per mancanza dell’autorizzazione al trasporto di quel determinato carico, bisogna tenere conto del fatto che non c’è stata, nella fattispecie concreta, offensività per l’ambiente.

Dello stesso avviso la Suprema Corte, che ha annullato la condanna ritenendo che: da un lato, l’imputato, era stato comunque già assolto dalla condotta formale del trasporto dei rifiuti; dall’altro che, posta la condanna relativa alla sola mancanza della bolla d’accompagnamento autentica, non essendoci stato concreto pericolo per i beni ambientali, il giudice di precedente istanza aveva comunque deciso di irrogare il minimo edittale.

Alla fattispecie – secondo la Cassazione – può inoltre applicarsi la clausola di cui all’art.131 c.p.p. per la “particolare tenuità del fatto” che, nel giudizio di legittimità “può essere rilevata d’ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine.”

In base a questa ricostruzione, la Cassazione, ritenendo che per il caso non fossero necessari ulteriori accertamenti di merito, ha applicato direttamente la clausola, annullando senza rinvio la precedente pronuncia di condanna.

Francesco Donnici

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