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Trust familiare, i beni conferiti possono essere sequestrati

È legittimo il sequestro conservativo di beni conferiti in “trust” dall’imputato che continua ad amministrare di fatto gli stessi, conservandone la piena disponibilità.

Trust familiare soggetto a sequestro: il caso

Un uomo si era spogliato di tutti i suoi beni immobili conferendoli in un Trust, dopo la dichiarazione di insolvenza della società dallo stesso amministrata. Il trust era stato costituito insieme alla moglie e amministrato da entrambi. Il Tribunale aveva disposto il sequestro conservativo dei beni conferiti in trust, motivando che la costituzione del trust fosse causalmente riconducibile ad una intestazione fittizia di beni al fine di eludere le pretese creditorie. Infatti vi era stato uno stretto frangente temporale tra la dichiarazione di insolvenza e il conferimento dei beni. E, inoltre, l’intento fraudolento emergeva anche dall’identità e dai rapporti coniugali tra i due soggetti coinvolti come settlors e trustee. La moglie dell’imputato aveva sostenuto di essere estranea alla vicenda. In proposito il Tribunale ha richiamato degli orientamenti giurisprudenziali secondo i quali in tema di misure cautelari reali, possono essere oggetto di sequestro conservativo, oltre che i beni di proprietà dell’imputato o del responsabile civile, anche i beni di proprietà di terzi, a condizione che emergano elementi da cui risulti la mala fede dei terzi acquirenti o la simulazione del contratto d’acquisto. Peraltro, in tema di sequestro conservativo, ai fini della verifica dell’appartenenza di beni mobili ed immobili all’imputato, non rileva la formale intestazione degli stessi, ma la circostanza che l’imputato ne abbia la disponibilità come se fosse il proprietario, indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi. In applicazione di tale principio, già la Corte di Cassazione ha ritenuto validamente operato il sequestro conservativo di beni conferiti in trust dei quali l’imputato continuava di fatto a disporne.

Trust familiare: di cosa di tratta

Il Trust è un istituto giuridico di diritto straniero che ha trovato ingresso nell’ordinamento italiano attraverso la ratifica della Convenzione del’Aja nel 1989, con legge n. 364. Caratteristica fondamentale del suddetto istituto giuridico è il trasferimento di beni ad un soggetto terzo, il trustee, per effetto del quale la posizione segregata diviene indifferente alle vicende attinenti sia al soggetto disponente (settlor) sia al soggetto trasferitario (trustee).
I beni trasferiti, pur appartenendo al trasferitario (trustee), non sono suoi: il diritto trasferito, non limitato nel suo contenuto, lo è invece nel suo esercizio, essendo finalizzato alla realizzazione degli interessi dei beneficiari.
Questo meccanismo comporta che: i creditori del settlor non possano soddisfarsi sui beni conferiti in trust perché essi sono nella proprietà del trustee; che i creditori del trustee a loro volta non possano soddisfarsi perché i beni sono oggetto di segregazione; che i creditori dei beneficiari possano soddisfarsi soltanto sulle attribuzioni che in pendenza di trust sono loro effettuate.
Soltanto allo scioglimento del trust i creditori dei beneficiari possono soddisfarsi su quanto è loro attribuito.

Trust familiare soggetto a sequestro: la decisione della Cassazione

I due coniugi hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo l’illegittimità del provvedimento di sequestro conservativo avente ad oggetto i beni conferiti in trust. La Corte di Cassazione, con sentenza 8041/2017 della quinta sezione penale, ha rigettato il ricorso. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto irrilevante che l’indagato abbia costituito un trust, se quello strumento sia stato utilizzato al fine di sottrarre i beni. Non si può, infatti, né consentire né ammettere che il semplice utilizzo di un lecito istituto giuridico sia sufficiente ad eludere la rigida normativa prevista nel diritto penale a presidio di norme inderogabili di diritto pubblico. Per individuare le finalità del Trust, la Cassazione individua determinati elementi:

  • la struttura giuridica: il trust familiare è costituito dall’indagato-imputato con un semplice atto unilaterale non recettizio di natura gratuita a favore di stretti familiari, senza pertanto, una reale uscita del patrimonio dall’orbita di interesse del soggetto disponente;
  • l’effetto giuridico: il trust rientra fra i negozi fiduciari, così come l’interposizione reale in cui l’interposto – e cioè una terza persona – a seguito di un accordo fiduciario, amministra e gestisce i beni dell’indagato. L’analogia fra l’interposizione reale, per la quale è pacifica l’ammissibilità del sequestro dei beni amministrati dall’interposto, con l’effetto segregativo del trust, è evidente;
  • le conseguenza pratiche e fattuali: a seguito della costituzione del trust familiare, i beni dell’indagato restano comunque in ambito familiare, sicché, essi continuano a rimanere nella sua disponibilità da intendersi in senso lato, non potendo su di essa far velo l’effetto giuridico creato dallo stesso indagato – imputato, che si limita a spogliarsi del potere dispositivo sui beni.

I giudici evidenziano che l’atto gratuito a favore dei congiunti, soprattuto se effettuato in tempi sospetti, è considerato l’elemento indiziario più significativo e di per sé sufficiente a fare ritenere la simulazione dell’atto. La Cassazione conclude affermando che è legittimo il sequestro conservativo di beni conferiti in “trust” dall’imputato che continua ad amministrare di fatto gli stessi, conservandone la piena disponibilità. E ciò è indubbiamente accaduto nel caso in esame per i beni conferiti dall’imputato nel trust familiare costituito con la moglie.

Livia Carnevale

 

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