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Quando un’aggressione diventa rissa?

Per la configurazione del reato di rissa è necessario che, nella violenta contesa, vi siano gruppi contrapposti, con volontà vicendevole di attentare all’altrui incolumità personale.

Così ha statuito la Suprema Corte con la recente sentenza n. 54227/2017.

Il fatto

La vicenda processuale originava dal fatto accaduto nel 2014, allorquando, nella tarda serata, un uomo ubriaco di nazionalità rumena si avvicinava a due giovani che passeggiavano nelle vicinanze.

L’uomo, vistosamente in stato di ebbrezza alcolica, cominciava ad offendere uno dei due ragazzi e ad attaccare briga, cercando di colpirlo con una bottiglia.

Il giovane si difendeva, allora, con un bastone, colpendo l’aggressore ad una mano ed alla testa.

L’altro ragazzo presente interveniva per cercare di dividere i due, ma l’ubriaco colpiva violentemente costui con la bottiglia, attingendolo al collo, per poi fuggire via.

Il ragazzo ferito veniva condotto al locale Pronto Soccorso e poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Pistoia dove giungeva in pericolo di vita poiché presentava uno squarcio della muscolatura del collo, con recisione della giugulare e ferita alla trachea.

Veniva dunque sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, riuscendo a salvarsi.

L’ubriaco, individuato dalle Forze dell’Ordine, si giustificava dicendo di essere stato aggredito dai due ragazzi e di avere agito solo per legittima difesa.

La Corte di Appello di Firenze confermava la condanna di primo grado per il grave reato di tentato omicidio.

L’uomo proponeva ricorso per Cassazione sostenendo l’erroneo inquadramento dei fatti, rientranti, a dire dell’imputato, nella fattispecie della rissa.

La parola agli Ermellini

I Giudici della Suprema Corte rigettando il ricorso dell’imputato, evidenziano come il delitto di rissa consista in una violenta contesa tra tre o più persone, che siano animate dalla volontà di recare offesa agli avversari e di difendersi dalla violenza degli stessi con conseguente pericolo per l’integrità fisica dei contendenti.

Nel caso di specie ciò non era, pertanto, configurabile poiché la dinamica degli eventi non era stata costituita da tre persone che colluttavano, ma soltanto da una scomposta aggressione verbale da parte del ricorrente, da un successivo litigio di questi con uno dei due giovani e, infine, dall’intervento del terzo che aveva soltanto cercato di separare i due avversari, ricevendo, come risposta da parte del ricorrente, il violento colpo al collo che ne aveva quasi causato la morte.

Nessuna rissa, dunque: la vittima del tentato omicidio non aveva preso parte alla lotta né aveva aggredito il ricorrente, ma era stata violentemente colpita per il sol fatto di aver cercato di sedare la contesa. Confermata, pertanto, la condanna dell’uomo.

Domenica Maria Formica

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