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Versa parzialmente il mantenimento: assolto

La Suprema Corte di Cassazione torna ad occuparsi di separazione ed assegno di mantenimento a favore dei figli minori, con la recente sentenza 24050/2017.

Il fatto

Un padre separato era stato imputato del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare poiché, in diverse occasioni, aveva versato solo parzialmente alla moglie separata gli assegni relativi al mantenimento del minore, omettendo altresì, talvolta, di partecipare alle spese straordinarie.
La condanna in primo grado, era stata confermata anche in appello. La Cassazione aveva però, poi, rinviato la causa alla Corte territoriale che, in fase di appello bis, aveva assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato. L’ex moglie aveva proposto, dunque, ricorso in Cassazione.

Assolto!

La Cassazione respinge il ricorso della donna, confermando l’assoluta innocenza dell’uomo.
I Supremi Giudici fondano la loro decisione su un’attenta analisi della condotta dell’uomo. Infatti, nel corso del procedimento era emerso che nonostante, talvolta, l’uomo avesse versato, solo in misura parziale, quanto dovuto a titolo di mantenimento del figlio minore, in altri successsivi periodi dell’anno, lo stesso, aveva corrisposto più di quanto dovuto.
I Giudici, ritengono, pertanto, che lo spontaneo raddoppio del versamento in alcuni mesi dell’anno a compensazione dei parziali versamenti, escluda la volontà dell’imputato di rendersi inadempiente rispetto ai propri obblighi di mantenimento.

Insomma, una sentenza a favore dei padri separati che, nonostante le difficoltà, fanno comunque fronte ai propri doveri. Invece, dura la condanna, a rischio carcere, per chi “dimentica” di svolgere la propria funzione genitoriale.

Domenica Maria Formica

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