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Volume insufficiente nell’etilometro: l’esame è valido

Se il guidatore non ha soffiato nel boccaglio abbastanza aria per consentire una corretta misurazione del tasso alcolemico la rilevazione effettuata dall’etilometro è valida anche quando l’apparecchio segnala «volume insufficiente».

La Quarta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 6636/2017 depositata il 13 febbraio, si esprime sul controverso tema della misurazione del tasso alcolemico effettuata con lo strumento dell’etilometro.

Ad avviso della Cassazione occorre rifarsi al DM 196/1990 che regola i requisiti di omologazione dello strumento di misurazione utilizzato dalle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza.

L’allegato al Decreto Ministeriale (ai punti 2.5 e 3.5.1) afferma che la misurazione è da considerarsi esatta ogniqualvolta il display dello strumento indichi “un valore” rilevato.
La circostanza che sullo schermo possa apparire anche la scritta «misurazione insufficiente» «prova solo il fatto che la quantità d’aria» soffiata è «minore di quella occorrente per una misurazione ottimale». Pertanto tale dicitura va interpretata solo come un «messaggio di servizio» e non come un «inequivocabile messaggio di errore».

I motivi della decisione e orientamenti

Ecco l’iter seguito dalla Cassazione per giungere alla motivazione.

La Corte si è preliminarmente espressa su come la segnalazione dell’orario indicata sugli scontrini dell’alcooltest risulti assolutamente indipendente dalla misurazione del tasso alcolemico. La registrazione di orari inesatti, infatti, non inficia la regolare misurazione fornita dallo strumento.

Le argomentazioni fornite dalla Quarta Sezione penale ripercorrono gli orientamenti seguiti finora dalla Suprema Corte sull’interpretazione dell’indicazione «volume insufficiente» che appare sul display.

Un primo indirizzo (rigettato dalla Quarta sezione), riconosce valore probatorio alla dicitura «volume insufficiente». Pertanto sarebbero parametri manifestamente illogici, ai fini di una corretta misurazione, «l’indicazione su entrambi i tagliandi rilasciati dall’etilometro» della dicitura “volume insufficiente”» accompagnati da un dato analitico rilevato della macchina.

La sentenza 23520/2016 (immediatamente successiva al primo indirizzo) aveva affermato che in questi casi l’organo di polizia deve provare l’efficienza dell’apparecchio ribaltando il principio secondo cui l’onere della prova di un eventuale malfunzionamento dell’etilometro ricada sul conducente.

Ed ancora un terzo indirizzo che valuta la possibilità che il risultato sia valido anche con “volume insufficiente» rimettendo al giudice l’onere di motivare la sua decisione per riconoscere pieno valore al risultato del test.

Come difendersi?

A prescindere dal volume insufficiente occorre una perizia che dimostri i limiti del principio di funzionamento dell’etilometro e che presuma anche la quantità di alcol nel sangue (unica rilevante ai fini del Codice della strada).

Per la Corte infine: «in assenza di patologie che abbiano impedito di effettuare al meglio il test è evidente che ci troviamo di fronte a un comportamento volontario». Se si ritenesse non utilizzabile il valore misurato, si dovrebbe configurare il reato di rifiuto del test di cui all’art. 186, come 7. del Codice della strada.

Rosalba Lo Buglio

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