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Limiti all’accesso al contributo economico regionale a sostegno dei disabili

La tutela dei disabili è minata dalla assegnazione di punteggi, dall’inserimento in graduatorie di beneficiari e da limitate disponibilità finanziarie.
Quali diritti per le famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti e che aspirano all’erogazione del contributo economico di cui alla L.R. Campania n. 11/1984?

IL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE A SOSTEGNO DEI DISABILI

Con la sentenza n. 1507 del 16 marzo 2017 il T.A.R. Campania – Napoli ha chiarito la natura e la portata applicativa di tale contributo.
Il procedimento volto alla sua erogazione è disciplinato principalmente dalla L.R. n. 11/1984.
Esso è concesso una volta che sia attribuito al privato un determinato punteggio idoneo all’inserimento in una graduatoria di potenziali beneficiari.
Ciò non dà diritto alla sua somministrazione in via automatica.
Non è sufficiente l’inserimento del disabile negli elenchi predisposti dall’amministrazione, a causa scarsità delle risorse finanziarie regionali.
La posizione soggettiva di chi aspira al contributo è di interesse legittimo, poichè condizionata alla collocazione in posizione utile in graduatoria.
Il sussidio si concretizza, infatti, solo quando la disponibilità delle somme è sufficiente a soddisfare tutti coloro che precedono l’interessato, titolari di maggior punteggio.
E perdura fino all’effettiva erogazione del contributo.
Alla Regione Campania spetta comunque il compito di assicurare la provvista finanziaria.

IL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE A SOSTEGNO DEI DISABILI NELL’INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE

La pronuncia del Giudice di prime cure ha ad oggetto l’accertamento del diritto alla corresponsione del contributo economico triennale ex art. 26 L.R. Campania n. 11/1984.
Il beneficio è destinato alle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti disabili non autosufficienti.
La ricorrente ne ha richiesto la corresponsione in favore del figlio.
Il processo ha evidenziato la sua regolare iscrizione nell’Elenco degli aventi diritto, nonché lo stanziamento dei fondi dalla Regione Campania.
Ciò nonostante, il T.A.R. ha respinto il ricorso.
La situazione giuridica tutelata nel caso de quo è, infatti, quella dell’interesse legittimo correlato ad una procedura di tipo concorsuale.
Sono le limitate disponibilità finanziarie rispetto al numero degli aspiranti al contributo a dover determinare tale sistema.
Il fine è quello di tutelare i soggetti che necessitano maggiormente di sostegni psico-fisici.
Senza trascurare la mancata dimostrazione che il soggetto sia stato collocato in una posizione utile nella graduatoria già predisposta.

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE E POSIZIONE GIURIDICA INTERESSE LEGITTIMO

L’art. 26 della legge n. 11/1984 reca “norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l’inserimento nella vita sociale”.
Essa ha previsto l’erogazione di un contributo economico in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti.
Tale quota è “oggetto di un’obbligazione pubblica che… nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale” (T.A.R. Napoli, n. 4686/2011).
Viene reso, dunque, all’esito della verifica delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma, con la valutazione degli interessi pubblici comparati a quelli privati.
Ciò ha comportato un elevato numero di aspiranti al contributo, largamente superiore alle risorse disponibili.
Conseguentemente, l’attribuzione di punteggi e la predisposizione di una graduatoria è apparsa una misura amministrativa ragionevole.
Ma anche rispettosa dei canoni di buona amministrazione, al fine di individuare, tra i tanti aspiranti, quelli maggiormente bisognosi.

Iacopo Correa

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