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Accettazione del TFR: non implica rinuncia tacita all’impugnativa del licenziamento!

Sei stato licenziato, ma ritieni che il provvedimento sia illegittimo: l’ accettazione del TFR preclude la possibilità di impugnazione?

Licenziamento e accettazione del TFR

Con il licenziamento scatta il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto il Trattamento di Fine Rapporto. Ma se il lavoratore ritiene che il licenziamento sia illegittimo può adire le vie giudiziarie per ottenere la riassunzione o il risarcimento del danno subito. Ebbene, in casi come questo, veniva spesso contestato al lavoratore che, con l’accettazione del TFR, lo stesso avesse altresì accettato il licenziamento e rinunciato così all’impugnazione dello scioglimento del rapporto di lavoro.

accettazione del tfr
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Accettazione del TFR: la vicenda

Con la sentenza n. 3045 del 2017, la Corte di Cassazione si è pronunciata a favore di un lavoratore, respingendo le richieste della società datrice di lavoro. La Società infatti, al termine di un procedimento, ha licenziato il proprio dipendente, il quale, di conseguenza, ha impugnato il provvedimento perché considerato illegittimo ed ingiustificato. Ciononostante, il dipendente ha intentato nei confronti dell’ex datore di lavoro un procedimento monitorio, con cui chiedeva al Giudice che la società venisse obbligata a corrispondergli l’esatto importo del Trattamento di Fine Rapporto. Secondo la Corte, la richiesta della differenza retributiva equivale, per quanto qui interessa, alla semplice accettazione del TFR spontaneamente offerto dal datore di lavoro.

Accettazione del TFR e illegittimità del licenziamento

La Corte ha confermato che l’accettazione del TFR (o la richiesta di versamento dello stesso) è un diritto del lavoratore, che non può essere intaccato dal fatto che sia in corso l’impugnativa del licenziamento. L’accettazione non equivale pertanto ad una rinuncia tacita dei diritti riconosciuti al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Non vi è infatti alcuna incompatibilità logica o giuridica tra l’accettazione della spettanza retributiva e l’impugnazione del licenziamento, che ha come fine quello di conseguire il diverso diritto ad un risarcimento del danno o alla riassunzione.

Pertanto, accertato il diritto pressoché automatico al godimento del TFR in caso di licenziamento, il lavoratore potrà, se vi sono valide motivazioni, impugnare e contestare in ogni caso lo scioglimento del rapporto di lavoro.

Erica Vianini

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