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Il datore non risponde dei danni del lavoratore che agisce in modo arbitrario

Le condotte del lavoratore non possono sempre farsi ricadere sul datore di lavoro.

Infortunio sul lavoro e responsabilità del lavoratore: il caso

Un operaio di una ditta effettuava alcuni lavori di completamento dell’impianto di alcuni pali elettrici, uno dei quali risultava a diretto contatto con un albero. La squadra di operai guidata dal lavoratore decideva di tagliare il ramo dell’abero che si appoggiava al palo elettrico, salendo su una scala a pioli che avevano appoggiato all’albero: la scala si staccava però dal proprio sostegno e il lavoratore cadeva a terra infortunandosi. L’operaio presentava ricorso al tribunale di Forlì per ottenere il risarcimento dei danni da parte del datore di lavoro, ma le sue richieste non venivano accolte. Anche in sede d’appello, il Tribunale di Bologna respingeva la domanda risarcitoria, pertanto il lavoratore proponeva ricorso in cassazione.

Infortunio sul lavoro e responsabilità del lavoratore: la decisione della cassazione

Con quattro motivi il lavoratore propone ricorso in cassazione contro la sentenza d’appello, e sulle sue richieste si è pronuncata la suprema corte – sezione lavoro – con la sentenza n. 146 del 5 gennaio 2018. I giudici di legittimità, dopo aver riunito i motivi di ricorso, li hanno rigettati ritenendoli privi di fondamento.

La corte di cassazione, nel ricordare come la responsabilità del datore di lavoro prevista dall’art. 2087 c.c. sia di natura contrattuale, ha inoltre specificato come la stessa non possa ritenersi quale ipotesi di repsonsabilità oggettiva del datore di lavoro, e pertanto il riparto degli oneri probatori segue le regole della responsabilità contrattuale: spetta quindi al lavoratore, che ritenga di aver subito un danno, allegare e provare l’obbligazione lavorativa, danno e nesso causale fra prestazione e danno stesso. Il danneggiato deve quindi provare che il datore di lavoro avrebbe posto in essere un comportamento contrario a clausole contrattuali regolatrici del rapporto di lavoro instaurato, oppure contrario a norme inderogabili di legge, alle regole di buona fede e correttezza, oppure alle misure che devono di necessità essere adottate nell’esercizio dell’attività d’impresa per tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori.

D’altro canto, come specificato dai giudici di legittimità, in appello era stata esaminato l’obbligo del datore di lavoro di fornire ai dipendenti le attrezzature adeguate per svolgere le prestazioni necessarie e quello di vigilare sull’osservanza da parte dei prestatori d’opera delle misure protettive. Questo obbligo risultava essere stato rispettato, in quanto la società aveva messo a disposizione un apposita piattaforma aerea, utilizzata lo stesso giorno in cui era avvenuto l’infortunio in un altro cantiere. Al contrario invece, secondo quanto emerso nel corso dell’istruttoria, nessuno degli operai della squadra dell’infortunato aveva chiesto alla società l’attrezzatura necessaria per procedere con la rimozione del ramo dell’albero, come invece avrebbero dovuto fare, rivolgendosi al personale specifico, incaricato di fornire ulteriori attrezzature nelle situazioni di particolari attività impreviste, come nel caso in questione.

I giudici di legittimità condividono quindi la ricostruzione della corte d’appello, ritenendo il “tessuto motivazionale” proposto come “del tutto congruo e completo sotto il profilo logico, e corretto sul versante giuridico” e respingendo il ricorso.

Chiara Pezza

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