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Infortuni sul lavoro: responsabilità esclusiva del lavoratore solo per contegno abnorme

Infortuni e luoghi di lavoro
Sui luoghi di lavoro, in alcuni ambiti, i ruoli e le mansioni che il lavoratore svolge possono essere particolarmente pericolosi e richiedere attenzione costante, precisione e concentrazione continua. La salvaguardia dell’incolumità, propria e degli altri (soprattutto se si lavora in team:si pensi ai lavori di un cantiere, o a una fabbrica), è dunque fondamentale e deve essere sempre tutelata, sia a monte – dal datore di lavoro – che a valle, dal lavoratore stesso.

E’ peraltro imprescindibile che l’esercizio della propria professione si accompagni al rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Infortuni: la responsabilità del lavoratore e le condotte abnormi
Con la recente sentenza n. 798 del 13 gennaio 2017 la Corte di Cassazione Sezione Lavoro si è espressa sul ruolo del lavoratore che aveva subíto un infortunio sul luogo di lavoro e che non si era visto riconoscere il risarcimento danni in quanto considerato responsabile esclusivo dell’infortunio. I giudici di legittimità si sono espressi analizzando le responsabilità sia dal punto di vista del datore di lavoro che dalla prospettiva del lavoratore, statuendo che nel caso del ricorrente (un saldatore) la manovra che aveva effettuato muovendo un carroponte, seppur imperita ed imprudente, non poteva in realtà considerarsi talmente anomala da comportare una sua esclusiva responsabilità nella causazione dell’infortunio.

La Cassazione sottolinea la finalità fondamentale che deve permeare la normativa antinfortunistica, la cui ratio consiste nel “prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela”.

In ambito di risarcimento danni da infortuni sul lavoro, infatti, occorre ricordare come il datore di lavoro sia indubbiamente gravato da oneri concreti di garanzia dell’applicazione della normativa, di informazione e salvaguardia del lavoratore, e di supervisione e sorveglianza.

Tuttavia, questo non significa che il lavoratore non debba, dal canto suo, operare con coscienziosità, attenzione e nel rispetto delle regole di sicurezza e delle procedure operative che deve conoscere per svolgere al meglio il proprio lavoro.

Il suo operato, infatti, può essere causa dell’infortunio, ma soltanto quelle che la Cassazione definisce “condotte del tutto anomale, inopinabili, e imprevedibili che esulano dai sistemi e dai procedimenti di lavoro e sono con essi incompatibili” possono comportare l’esclusione della responsabilità del datore di lavoro.

Nelle altre ipotesi invece, secondo la ricostruzione operata da giudici di legittimità, il comportamento colposo del lavoratore non esclude il rapporto di causalità fra infortunio e condotta colposa del datore di lavoro che non ha provveduto all’adozione di tutte quelle “misure di prevenzione rese necessarie dalle concrete condizioni di svolgimento del lavoro”.

Nel caso analizzato dalla Cassazione il ricorrente aveva effettuato una manovra errata nell’utilizzo di un macchinario, che avrebbe dovuto conoscere: la sua condotta, anche se non corretta, non può considerarsi quale ipotesi di un “contegno abnorme”, tale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro.

Chiara Pezza

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