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Invia i verbali delle ispezioni aziendali via e-mail all’esterno, il lavoratore è licenziabile

Con la sentenza n. 8130 del 29 marzo 2017, la Corte di Cassazione sezione lavoro ha analizzato il caso di un dipendente di una nota impresa di Taranto che aveva inviato una e-mail all’esterno con i verbali delle ispezioni relative all’impresa stessa. Il lavoratore è licenziabile? Scopriamo insieme il caso oggetto di studio della Suprema Corte.

Invia e-mail all’esterno con report delle ispezioni, il lavoratore è licenziabile

Il ricorrente, ex dipendente di un’impresa di Taranto aveva, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica aziendale, inviato una e-mail contenente i verbali delle ispezioni fatte nello stabilimento in alcuni mesi del 2009. Il destinatario della lettera virtuale era un soggetto esterno all’azienda.

L’ex dipendente si appella alla Corte di Cassazione contro la sentenza 50/2014 della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. Ecco i motivi del suo ricorso.

Il lavoratore è licenziabile? I motivi

I motivi presentati sono tre. Nel primo, il ricorrente ritiene che siano stati omessi dei particolari che avrebbero potuto essere decisivi per il giudizio finale. L’ex dipendente sostiene, infatti, che anche i suoi colleghi avessero accesso al suo computer e di conseguenza non era così scontato che avesse inviato lui l’e-mail incriminata. In più, il ricorrente non era in buoni rapporti con i suoi colleghi d’ufficio e con l’azienda stessa che lo aveva messo in cassintegrazione senza rotazione.

Il secondo e il terzo motivo riguardano la “violazione o falsa applicazione di contratti e accordi collettivi di lavoro”.

Decisione della Suprema Corte: il lavoratore è licenziabile

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso principale, “dichiara assorbito quello incidentale” e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. L’ex dipendete dovrà pagare una somma di circa 5.000 euro.

È utile prestare attenzione a come si utilizzano i mezzi che ci vengono messi a disposizione dell’azienda e, se vengono usati per “finalità non confacenti all’attività lavorativa”, il licenziamento è legittimo.

Maria Rita Corda

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