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Novità Cassa Forense: quali i requisiti di accesso al cumulo gratuito?

Novità Cassa Forense: quali i requisiti di accesso al cumulo gratuito?

Capita che il percorso lavorativo non sia sempre continuo e che, nell’arco della vita, si passi da una carriera all’altra. Anche un Avvocato può aver lavorato per anni versando i contributi in fondi diversi; ma, cosa succede, in questi casi, ai fini pensionistici? Ebbene, oltre ai già esistenti istituti della ricongiunzione e totalizzazione, arriva, anche per le casse dei professionisti, il cumulo gratuito.

Grazie alla legge di bilancio, infatti, tutti gli iscritti alla Cassa Forense, dal 2017 potranno ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità, d’inabilità e ai superstiti sommando gratuitamente i contributi presenti in fondi differenti, grazie, appunto, al nuovo cumulo gratuito che permette di  considerare unitariamente la contribuzione presente in gestioni diverse.

Ciò ai fini del diritto alla pensione; mentre ai fini della misura ogni gestione sarà chiamata a liquidare la propria quota in base alla contribuzione che risulta accreditata.

La circolare della Cassa sui requisiti di accesso al cumulo gratuito.

cassa forense
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Con la circolare n.1/2017 il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha ritenuto di dover fornire le prime indicazioni operative circa l’applicazione del nuovo istituto del  cumulo gratuito agli iscritti che ritengano di potersi avvalere della nuova disciplina, in presenza di periodi di iscrizione e contribuzione presso altre gestioni previdenziali non coincidenti con quelli maturati in Cassa Forense, ai fini del conseguimento di un’unica pensione. Riconducendo il cumulo gratuito all’istituto della totalizzazione nella circolare si precisa che “la domanda di cumulo potrà essere presentata solo in occasione della maturazione dei requisiti per il pensionamento, contestualmente all’inoltro della domanda di pensione, presso l’ultima gestione di iscrizione” e che “il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all’esercizio delle facoltà di cumulo”.

Stando alla circolare, sarà possibile raggiungere, col cumulo:

  • la pensione di vecchiaia calcolata con il metodo retributivo, se si possiedono, per il biennio 2017/2018, almeno 68 anni di età e 33 anni di contributi ( almeno 69 anni di età e 34 anni di contributi per il 2019 e il 2020 e almeno 70 anni di età e 35 anni di contributi dal 2021 in poi);
  • la pensione di vecchiaia calcolata con il metodo contributivo, se si possiedono, per il biennio 2017/2018, almeno 68 anni di età e una anzianità contributiva complessiva inferiore a 33 anni (almeno 69 anni di età e 34 anni di contributi per il 2019 e il 2020 e almeno 70 anni di età e 35 anni di contributi dal 2021 in poi);

La Cassa precisa inoltre che coloro che abbiano presentato domanda di pensione con totalizzazione, ai sensi del citato D. Lgs. 42/2006, anteriormente al 31-12-2016, potranno, laddove il procedimento non fosse ancora concluso, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, avvalersi del nuovo istituto, se ritenuto più favorevole. Tale facoltà non è, invece, concessa a coloro che abbiano presentato domanda di ricongiunzione.

In attesa, dunque, di ulteriori e più precise indicazioni e dell’apposita convenzione con l’INPS che disciplini le procedure, le modalità di pagamento e la ripartizione degli oneri fra gli Enti interessati, al fine di dare concreta operatività al nuovo istituto, amici Avvocati, valutate attentamente gli strumenti a disposizione che, ad oggi, sono: il cumulo gratuito, la ricongiunzione e la totalizzazione, e optate per la vostra miglior strategia previdenziale!

Iolanda Giannola

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