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Aprire un b&b: quali tasse pagare

Aprire un b&b: quali tasse pagare

La normativa riguardante la gestione amministrativa e fiscale dei B&B è in continua evoluzione e sempre più al centro dell’interesse di numerosi imprenditori che intendono intraprendere questa “attività”. Aprire un B&B è infatti un’interessante opportunità per chi vuole far fruttare il proprio patrimonio immobiliare o semplicemente trovare occasione di lavoro, riconvertendo e gestendo gli immobili di terzi.

1.   Cosa è un B&B?

Il numero dei B&B in Italia, in perfetta sintonia con quello che succede nel resto d’Europa, è in continuo aumento. Di che cosa si tratta? Il nome la cui traduzione rende benissimo l’idea – “letto e prima colazione” – definisce già i contorni del servizio offerto: ospitalità in abitazioni private offrendo alloggio e prima colazione e, talvolta alcuni servizi correlati.

Le norme che regolano il funzionamento dei B&B sono norme regionali che inquadrano questo genere di attività come “attività ricettiva a conduzione familiare” in quanto, in sostanza, di tratta si:

– attività saltuarie,

– con numero di posti letto limitato,

– svolte da privati che mettono a disposizione dei turisti la propria casa o porzione della stessa;

2.   Come aprire un B&B?

Per aprire un B&B occorre presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività) allo sportello attività produttive (SUAP) del comune dove è sito l’immobile oggetto dell’attività. La documentazione da allegare alla SCIA varia in base alle esigenze del comune ma di norma si devono sempre esibire i seguenti documenti:

– planimetria dell’immobile;

– autodichiarazione sul titolo di possesso dell’immobile;

– certificati attestanti la regolarità e la messa a norma degli impianti;

Presso il locale ufficio comunale competente occorrerà poi trasmettere le informazioni periodiche relative al flusso degli ospiti.

3.   Inquadramento fiscale

L’attività del B&B, in alternativa al regime ordinario proprio dell’attività d’impresa, consente a chi intraprende questa attività la possibilità di aderire al “regime forfettario” introdotto dalla legge di stabilità 2015 e modificato con a legge di stabilità 2016, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni.

L’adesione a questo regime agevolato consente ai gestori di B&B che possiedono determinati requisiti (vedi di seguito) la possibilità di sottrarre i redditi (incassi) derivanti dall’attività al regime ordinario dell’IRPEF e dunque di “tassare” separatamente questi redditi, evitando che gli stessi si sommino all’imponibile IRPEF delle persone fisiche che li gestiscono.

Aderendo al regime forfettario il reddito derivante dall’attività di B&B, verrà tassato con una imposta sostitutiva (dell’IRPEF) determinata in misura fissa pari al 15% (questo 15% scende al 5% per i primi cinque anni, nel caso di nuova attività).

Come si determina la base imponibile alla quale applicare l’imposta sostitutiva del 15%?

L’imposta sostitutiva del 15% non si applica al fatturato complessivamente realizzato nell’esercizio, ossia a tutte le somme incassate, ma si applica ad una somma molto inferiore, determinata forfettariamente, appunto, che è pari al 40% del fatturato realizzato, preventivamente depurato dai contributi previdenziali effettivamente versati nel corso del medesimo anno.

In altre parole, ai fini dell’assolvimento delle imposte sui redditi per tutto ciò che è stato percepito nell’esercizio dell’attività di B&B basterà versare una somma pari al 15% (il 5% per i primi 5 anni di attività) del 40% di quanto complessivamente incassato dedotti, esclusivamente, i contributi previdenziali (INPS) effettivamente versati nel corso dell’anno.

Facendo un esempio, se nell’arco dell’anno solare l’attività di B&B da voi svolta avrà un incasso complessivo pari a € 12.000,00, e avete pagato sempre nello stesso periodo € 2.000,00 di contributi all’INPS, l’importo da versare si calcolerà del seguente modo:

€ 12.000,00 – € 2.000,00 (i contributi versati) = € 10.000,00, che sarà il nostro reddito imponibile ante abbattimento.

Poi calcoliamo il 40% di questo ammontare (in altre parole abbattiamo l’imponibile forfettariamente del 60%), nel seguente modo:

€10.000,00 x 40% = €4.000,00 > che costituiranno il nostro reddito “forfettariamente abbattuto”

Imposta sostitutiva

Reddito forfettariamente abbattuto (40% del complessivo es. 10.000,00)
Imposta da versare a titolo definitivo
15%
€ 4.000,00
15% x €4.000,00=  € 600,00
Nell’esempio sopra esposto si vede come avendo incassato 10.000,00 € l’imposta da assolvere a titolo definitivo è pari ad € 600,00. Nei primi cinque anni di attività l’importo da versare sarebbe pari a € 200.

I requisiti salienti per poter accedere a questo regime sono:

a)    Aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 50.000,00;

b)    Avere sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. (Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari);

c)    il costo complessivo dei beni strumentali[1], al lordo degli ammortamenti, non deve superare, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro.

4.   Inquadramento previdenziale

Dal punto di vista della copertura previdenziale, ossia afferente ai “contributi previdenziali” che si devono versare il regime forfettario consente la possibilità di optare per una importante agevolazione. E’ possibile infatti richiedere (la scelta è facoltativa) con apposita comunicazione da inviare entro il 28 febbraio di ogni anno, una riduzione dei contributi da versare del 35%.

IN DEFINITIVA, LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL REGIME FORFETTARIO SONO:

– L’imponibile si calcola applicando il 40% all’importo che si ottiene sottraendo i contributi versati nel periodo d’imposta al fatturato effettivamente conseguito nello stesso periodo;

– L’imposta è pari al 15% in via ordinari, e scende al 5% nei primi 5 anni di attività;

– E’ possibile richiedere l’agevolazione contributiva riducendo del 35% i contributi da versare;

– L’opzione per il regime forfettario, non ha limiti temporali.

Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Rilevano, invece, nel calcolo del limite: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto.

I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.

Antonio Salvatore Piro

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