Shopping Cart

Concordato preventivo: i limiti del sindacato giudiziale sulla fattibilità della proposta

Nel concordato preventivo, la verifica di fattibilità riservata al giudice, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità della proposta? Vediamo insieme

A seguito della crisi economica, che sta caratterizzando questi anni, si sente spesso parlare di fallimento di aziende e società; ma, la procedura per la dichiarazione del fallimento, non è semplice ed immediata e richiede diversi passaggi.

In primis, è richiesto un piano di concordato preventivo, strumento che la legge mette a disposizione dell’imprenditore, in crisi o in stato di insolvenza, per evitare la dichiarazione di fallimento attraverso un accordo destinato a portare ad una soddisfazione anche parziale delle ragioni creditorie. fallimento (1)

La domanda di concordato si propone con ricorso sottoscritto dal debitore stesso, che deve essere presentato dinnanzi al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale,  assistito da un legale munito di apposita procura.

Il Tribunale esamina la domanda di concordata in sede collegiale e, come disposto dall’art. 162 L. fall.,  può richiedere al debitore di apportare, entro quindici giorni, integrazioni al piano e/o  produrre nuovi documenti; integrazioni che potranno consistere non solo in delucidazioni  volte a rendere maggiormente comprensibile  ogni aspetto del piano proposto, ma potranno integrare anche vere e proprie modifiche sostanziali.

Una volta depositate tutte le integrazioni ritenute necessarie ai fini dell’ammissione della domanda, il Tribunale ha poi il potere di disporre una consulenza d’ufficio al fine di valutare la relazione sulla fattibilità del piano. Qualora il piano non venga accolto, si procede con la dichiarazione del fallimento.

Ma ove si pone il limite al sindacato giudiziale sulla fattibilità della proposta di concordato? Sul punto è stata chiamata ad esprimersi la Corte di Cassazione. Vediamo nel dettaglio.

Concordato preventivo e sindacato giudiziale: il caso

Il Tribunale di Vibo Valentia, dopo aver ritenuto inammissibile una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, dichiarava il fallimento dell’S.p.A. proponente, rilevando che sia il piano concordatario che la relazione dell’attestatore, avevano manifestato profili di genericità tali da far escludere la fattibilità del concordato, con particolare riferimento alla prevista riorganizzazione con altre costituende società operanti anche in joint venture con un gruppo industriale internazionale.

fall2Di seguito, convinta dell’ammissibilità della proposta, l’S.p.A. proponeva reclamo dinnanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, la quale revocava il fallimento osservando che il controllo giurisdizionale sulla fattibilità non consente un sindacato sull’aspetto pratico-economico della proposta.

Secondo il giudice d’appello territoriale, pertanto, il Tribunale aveva esorbitato dai suoi poteri, andando ad investire in via diretta il rischio del buon esito dell’operazione di riorganizzazione.

Avverso la sentenza, depositata il 08/07/2015, la curatela del fallimento, proponeva ricorso dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Concordato preventivo e sindacato giudiziale: la decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza pubblicata il 27/02/2017, n. 4915, ha ritenuto legittima la decisione del giudice di prime cure sull’inammissibilità del piano di concordato preventivo proposto, ritenendo che la verifica di fattibilità, proprio in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto, rispetto all’assetto di interessi ipotizzato dal proponente, in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue.  

La Suprema Corte, infatti, ritiene che «il giudice è tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato»; proseguendo specifica, però, che «mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi».cassazione

I giudici di Piazza Cavour, nel giungere alla propria decisione, hanno ripreso quanto precedentemente espresso in una questione analoga, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Corte Cass., S.U., sent. n. 1521/13), le quali hanno affermato il principio per cui «il giudice, nel concordato preventivo, ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sulla proposta di concordato non restando il sindacato di fattibilità escluso dall’attestazione del professionista. Rimane, invece, riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha a oggetto la probabilità di successo economico del piano e i rischi inerenti».

Il controllo di legittimità del giudice, pertanto, non potrà limitarsi ad un mero riscontro di legalità degli atti in cui la procedura si articola (cd. legalità formale), bensì si realizzerà facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo e si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta.

In conclusione, pertanto, cari lettori, il piano di concordato preventivo dovrà convincere i giudici e, per farlo, dovrà avere tutte le carte in regole per la sua concreta attuazione.

Maria Teresa La Sala

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner