Shopping Cart

Fisco: i documenti mancanti durante l’ispezione sono “salvi” se il contribuente è in buona fede

L’imprenditore che non conserva la contabilità correttamente e non esibisce i documenti richiesti durante il controllo fiscale, qualora sia in buona fede potrà produrli in sede di giudizio. Questo è il principio contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10527 del 28 aprile 2017.

I fatti

Una azienda, soggetta a procedura fallimentare,  veniva sottoposta a controlli da parte della Guardia di Finanza. A seguito di tali controlli fiscali, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento alla società. Il reddito della società veniva quindi accertato induttivamente a seguito di verifiche sui conti correnti bancari e ad ispezione, nell’ambito della quale, il curatore non esibiva i documenti richiesti.

Il curatore fallimentare dichiarava di non essere in possesso della documentazione contabile richiesta, poichè andata dispersa dopo la compravendita di quote sociali tra la vecchia e la nuova società.

La curatela del fallimento della società,  proponeva ricorso avverso il predetto accertamento alla Commissione Tributaria Provinciale. Il ricorso veniva accolto, sul presupposto che la documentazione allegata al ricorso smentisse l’operato dell’agenzia e che, dunque, l’accertamento fosse illegittimo ed infondato.

Tale sentenza veniva quindi appellata dall’Agenzia delle Entrate, la quale risultava vittoriosa in appello. La Commissione Tributaria Regionale infatti riteneva  legittimo l’accertamento, atteso che, ai sensi dell’art. 52/5 D.P.R. 633/72, la dichiarazione del curatore di non essere in possesso della documentazione contabile andata dispersa impediva di prendere in considerazione successivamente libri, registri, scritture e documenti a favore della contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa.

La curatela della società ricorre in Cassazione.

La parola alla Cassazione: la buona fede “salva” il contribuente

La Cassazione accoglie il ricorso della curatela.

Nell’argomentare la loro decisione, i giudici partono dal dato normativo. L’articolo 52 del D.P.R. n. 633 del 1972  prevede che i libri, registri, scritture e documenti di cui e’ rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

Anche alla luce dell’orientamento delle Sezioni Unite, i giudici precisano che «la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall’Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l’accertamento induttivo, solo ove sia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l’ispezione documentale».

Alla base di tale enunciazione vi è la considerazione della natura della norma stessa: l’art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972, a cui rinvia l’art. 33 del D.P.R. n.600 del 1973, ha carattere eccezionale e deve essere interpretato alla luce degli artt. 24 e 53  della Costituzione. Ciò al fine di evitare una illegittima compressione del diritto di difesa e a non obbligare il contribuente a pagamenti non dovuti. Ai fini della operatività della preclusione quindi non è sufficiente il mancato possesso imputabile a negligenza o imperizia nella custodia e conservazione della documentazione contabile.

La sentenza in esame si muove sul solco dei principi individuati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 45 del 25 febbraio del 2000.

I documenti non esibiti e l’operatività della preclusione. Il principio stabilito dalle Sezioni Unite

Intervenute a dirimere un contrasto sorto tra le Sezioni della Corte in ordine agli elementi integrativi della fattispecie di cui all’art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972, le Sezioni Unite hanno individuato tre elementi, in presenza dei quali la preclusione diviene operante.

Perché la dichiarazione, resa dal contribuente nel corso di un accesso, di non possedere libri, registri, scritture e documenti (compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sia obbligatoria), richiestigli in esibizione, determini la preclusione a che gli stessi possano essere presi in considerazione a suo favore ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa, occorre:

  1.  la sua non veridicità o, più in generale, il suo concretarsi – in quanto diretta ad impedire l’ispezione del documento – in un sostanziale rifiuto di esibizione, accertabile con qualunque mezzo di prova e anche
    attraverso presunzioni;
  2. la coscienza e la volontà della dichiarazione stessa;
  3. il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell’accesso, possa essere effettuata l’ispezione del documento.

Pertanto non integrano i presupposti applicativi della preclusione le dichiarazioni (il cui contenuto corrisponda al vero) dell’indisponibilità del documento, non solo se questa sia ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore, ma anche se imputabile a colpa, quale ad esempio la negligenza e imperizia nella custodia e conservazione».

La buona fede del contribuente fa quindi salva la producibilità dei documenti non esibiti in sede di ispezione.

Maria Rosaria Pensabene

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner