Shopping Cart

Società in accomandita Semplice: nessun obbligo di ripianamento delle perdite

Non vige l’obbligo nelle società di persone di ripianamento delle perdite; è questa la decisione della Corte di Cassazione in una sua recente pronuncia. Vediamo nel dettaglio

Quando sentiamo parlare di business, alla mente ci vengono principalmente due figure: le banche e le società; le società, diverse a seconda che siano di capitali o di persone, quotate in borsa o meno, sono le regine del mercato.

Ognuna di esse, però, è sottoposta ad una serie di regole, diverse in base alle categorie a cui appartengono.

Società in accomandita Semplice: cosa sono

La società in accomandita semplice (S.a.s.)  è una società di persone che può esercitare sia attività commerciale sia attività non commerciale, e si caratterizza per la presenza di due categorie di soci: gli accomandatari, i quali hanno una responsabilità illimitata e solidale per l’adempimento delle obbligazioni sociali e gli spetta, in via esclusiva, l’amministrazione e la gestione della società; e gli accomandanti, ai quali non spetta l’amministrazione, e rispondono delle obbligazioni contratte dalla società limitatamente alla quota conferita (responsabilità limitata).

s.a.s.Le S.a.s., trovano la loro disciplina negli articoli 2313-2324 c.c. , e devono essere munite di partita IVA e di una iscrizione alla camera di commercio per le attività soggette ed un registro societario.

L’atto costitutivo della società, deve indicare espressamente i soci accomandatari e i soci accomandanti, principalmente per fini creditori: un eventuale creditore, infatti, potrà rivalersi sul capitale della società (come per le società a responsabilità limitata) ed in parte sul patrimonio personale degli accomandatari. Il capitale sociale della società in accomandita semplice è diviso in quote, in modo tale che ogni socio ha una quota di grandezza diversa, proporzionale ai conferimenti apportati.

Ma in caso di ripianamento delle perdite, permane la distinzione dei ruoli nelle due categorie di soci?

Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione. Vediamo insieme.

Società in accomandita Semplice e ripianamento: il caso

Le socie accomandanti di una casa di cura, convenivano dinnanzi al Tribunale di Napoli, le socie accomandatarie per aver destinato al ripianamento delle perdite anche la parte di utili spettanti ai soci accomandanti, eccedenti l’importo a cui le stesse partecipavano pro quota in violazione dell’art. 2313 c.c. .

Il giudice di prime cure, respingeva la domanda e le socie accomandanti, senza perdersi d’animo, proponevano ricorso dinnanzi alla Corte d’Appello territoriale che, questa volta, dava loro ragione, sul rilievo che, nel ripianare con gli utili dell’esercizio 2001 le perdite dell’anno precedente, la società avrebbe dovuto distinguere tra le quote di spettanza degli accomandatari, tenuti a ripianare le perdite senza limiti, e quelle di spettanza degli accomandanti, corrispondenti alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

Ma la questione prosegue, poiché le socie accomandatarie proponevano ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione, lamentando che la Corte d’appello abbia accolto la domanda senza tener conto che nella società in accomandita semplice è consentito (a differenza che nelle società di capitali) di “riportare a nuovo” le perdite anche se è stato azzerato il capitale sociale, senza porre in liquidazione la società e senza alcun obbligo di ricostituzione del capitale stesso, da parte dei soci anche accomandatari, con ulteriori conferimenti.

Quale sarà stata la decisione della Corte Suprema?

Società in accomandita Semplice e ripianamento: la decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza pubblicata il 03 gennaio 2017, n. 23, ha confermato quanto deciso dal giudice di prime cure, accogliendo il ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo definitivamente nel merito, con il rigetto della domanda attorea.

I giudici di piazza Cavour, infatti, a sostegno della loro decisione, spiegano che « nelle società di persone e in particolare nella società in accomandita semplice non sussiste, come correttamente osservano le ricorrenti, in caso di azzeramento del capitale per perdite alcun obbligo di ricostituzione dello stesso o di messa in liquidazione della società (la garanzia per i creditori rappresentata, nelle altre società, dal capitale sociale è nelle società di persone sostituita dalla responsabilità illimitata dei soci)».

cassazione1Pertanto, «Riportare a nuovo le perdite» spiegano i supremi giudici «significa che le medesime non vengono in concreto coperte con esborsi dei soci, ma restano imputate al bilancio della società. Non vi è quindi spazio, in tal caso, per l’applicazione dell’art. 2313, primo comma, c.c., che limita la responsabilità dei soci accomandanti alla quota conferita: e ciò per la evidente ragione che nessun esborso ulteriore, rispetto al conferimento iniziale, viene ad essi richiesto».

Le socie accomandanti, pertanto, non hanno potuto far altro che salutare i propri guadagni in virtù dell’interesse maggiore della società.

Maria Teresa La Sala

Ultimi articoli

IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.
Digitalizzazione e Rapporto di Lavoro: “Intelligenza artificiale: pregiudizi e opportunità”.
Le Delocalizzazioni nella Prospettiva Eurounitaria

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner