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Ascensore in condominio? Non serve il consenso di tutti per l’istallazione

Ascensore in condominio? Non serve il consenso di tutti per l’istallazione

La recente pronuncia della Cassazione n. 20713 del 2017 ha offerto alcuni interessanti chiarimenti sul regime giuridico degli ascensori in condominio, di rilevante utilità pratica per chi voglia istallare a proprie spese un elevatore nel proprio stabile.

In primo luogo la sentenza chiarisce che, per istallare un nuovo ascensore nel condominio, non è necessaria una approvazione dell’assemblea condominiale, né la partecipazione di tutti alle spese.

Dato che l’ascensore è un bene suscettibile di godimento separato, può essere istallato anche a spese di alcuni soltanto dei condomini: questi potranno poi limitarne l’utilizzo con qualche strumento (ad esempio, un ascensore con chiavi o badge). L’istallazione non richiede il consenso di tutti i condomini ed è sempre possibile, purché non violi le regole generale sull’uso promiscuo delle aree comuni: non deve quindi limitare a livello sostanziale il diritto di godimento degli altri condomini.

Se ne conclude che anche un ristretto gruppo di condomini d’accordo tra loro possa istallare un nuovo ascensore, purché se ne accolli interamente le spese: il dispositivo diventa di proprietà comune dei soli condomini che abbiano partecipato all’acquisto, tutti gli altri non avranno alcun diritto su di esso, né di proprietà (o meglio comproprietà), né di fruizione. Il condomino che non abbia erogato la somma per l’elevatore non ha quindi il diritto di utilizzarlo, nonostante si trovi all’interno del condominio (da qui la possibilità di circoscrivere l’accesso, ad esempio con la chiave).

I diritti del condomino che non ha partecipato alle spese

In capo al condomino non partecipante all’acquisto, tuttavia, si configura un diritto potestativo: egli può, in qualsiasi momento, decidere di corrispondere la “sua parte” (il valore pro quota dell’ascensore attualizzato al presente), nel qual caso diventa comproprietario con gli altri e ottiene il diritto di servirsene. Esiste quindi un diritto del condomino estraneo ai comproprietari iniziali di far cadere in comunione forzosa l’apparecchio. Questo importante chiarimento giurisprudenziale consente a gruppi intraprendenti di condomini di superare l’immobilismo parsimonioso di alcune assemblee condominiali poco propense a spese supplementari, lasciando ai più reticenti un successivo (e quanto mai utile) diritto di ripensarci.

 

Davide Gambetta

 

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