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Il condomino agisce contro il condominio: partecipa alle spese legali?

Le controversie condominiali e le liti tra condominio e condomini sono molto frequenti, tanto da giustificare l’esistenza di una specifica ed articolata normativa codicistica in materia.

La Corte di Cassazione civile, con l’ordinanza n. 1629 del 23 gennaio 2018, si è pronunciata su una questione di particolare importanza: se un condomino fa causa al condominio, in persona dell’amministratore, è tenuto a partecipare alle spese legali sostenute per la difesa del condominio di cui fa parte?

La risposta della Suprema Corte è stata negativa: il singolo condomino non dovrà sostenere le relative spese per la difesa del condominio avente veste di sua controparte processuale.

Liti condominiali: la normativa codicistica

La vicenda che ha dato luogo all’ordinanza della Corte riguardava due condomini che avevano impugnato una deliberazione assembleare adottata dal loro condominio, deducendo che non fossero da loro dovute (tra le altre) le spese sostenute per i compensi di professionisti, avvocati e tecnici di parte del condominio.

Nell’ambito del giudizio di impugnazione della delibera, a fronte del rigetto del Tribunale, la Corte d’Appello di Trento accolse invece il gravame.

Infatti, le spese contestate poste a carico dei condomini appellanti erano spese relative al legale ed al consulente tecnico di parte del condominio nell’ambito di un giudizio di accertamento tecnico preventivo promosso dagli stessi appellanti condomini.

Il fatto che detti due condomini avessero proposto il ricorso per accertamento tecnico preventivo in cui il condominio si era difeso, secondo la Corte d’Appello e la Corte di Cassazione, avrebbe di per sè reso implicito il dissenso ex art. 1132 c.c. dei condomini e sarebbe stato sufficiente ad escludere la loro partecipazione alle spese.

Tale norma del codice prevede che “qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza con un atto che deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione”.

Nel caso concreto, i due condomini non avevano notificato tale atto di dissenso alla difesa in giudizio ma la Corte ha comunque ritenuto come implicito il loro dissenso, così da da potersi comunque ravvisare una separazione di posizioni e così da escludere la partecipazione pro quota, ex art. 1101 c.c. al pagamento delle spese di difesa.

Lite tra condominio e condomini: il condomino non partecipa alle spese di difesa del condominio

La Corte di Cassazione ha aderito all’orientamento maggioritario per cui il condominio che agisce in giudizio contro il condominio non è tenuto a partecipare pro quota alle spese sostenute dal condominio per la difesa in detto giudizio.

Tale esclusione della partecipazione alle spese deriva dal fatto che in simili circostanze la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro.

E’ quindi da considerare nulla per impossibilità dell’oggetto la deliberazione dell’assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino.

Martina Scarabotta

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