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Scuola rumorosa in condominio, è disturbo della quiete pubblica

Scuola rumorosa in condominio. Nel condominio in cui abitate siete disturbati da continui e persistenti rumori derivanti dall’esercizio di un’attività scolastica? Niente paura, la Cassazione risponde!

 

Scuola rumorosa in condomino: la normativa vigente

L’art. 659 c.p. punisce chiunque, mediante schiamazzi o rumori, abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici. La pena è aumentata per chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.
La fattispecie del “disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone”, appena richiamata, è una contravvenzione posta a tutela dell’ordine pubblico e della tranquillità pubblica. La Giurisprudenza le attribuisce la natura di reato di pericolo concreto poiché, al fine della sua integrazione, è necessario verificare, mediante una valutazione fatta a priori, la effettiva idoneità della condotta a ledere il bene giuridico protetto dalla norma, ossia il disturbo e il riposo di un numero indeterminato di individui.

Scuola rumorosa in condominio: il caso

Il Tribunale di Salerno aveva condannato, ai sensi dell’art. 659 comma 1 c.p., l’amministratore unico della Società Cepu Ceds s.r.l., perché aveva consentito nell’appartamento in cui si tenevano i corsi, un continuo e costante trambusto causato dall’andirivieni assiduo di studenti, docenti e dipendenti.
In particolare, i condomini occupanti gli altri appartamenti, lamentavano la continua chiusura ed apertura delle porte dell’ascensore, le voci e le discussioni tra gli avventori del centro per le scale.
L’imputato ricorreva alla Suprema Corte lamentando, in primo luogo, l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, precisando che, nel caso di specie, la condotta non era lesiva del riposo di un numero di individui indeterminato bensì, esclusivamente degli abitanti gli appartamenti inferiori e superiori, rispetto alla fonte di propagazione. Pertanto, la condotta incriminata sarebbe stata, tutt’al più, qualificabile come illecito civile.
Inoltre, quanto all’elemento soggettivo, l’imputato affermava di non essere a conoscenza dei rumori a cui erano costretti i condomini per cui non poteva essergli attribuita colpevolezza a titolo di responsabilità oggettiva.

Scuola rumorosa in condominio: il principio di diritto affermato dalla Cassazione

Con sentenza n. 1746/2017 la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato specificando che la dimostrazione della situazione di pericolo può essere valutata anche alla stregua di un parametro di comune esperienza idoneo a dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete.
In questa prospettiva, i Giudici di Legittimità hanno condiviso l’affermazione del giudice di primo grado, secondo cui il fatto che una pluralità di condomini avesse sottoscritto gli esposti contro la Scuola e che gli operatori dell’Arpac avessero accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità, dimostrava la concreta messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma contestata.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha ritenuto che l’art. 659 c.p. punisca anche la condotta omissiva di colui che non ha adottato tutte le misure necessarie a contenere le emissioni di rumore.

Scuola rumorosa in condominio: i rimedi esperibili

Dalla sentenza esaminata si evince, pertanto, che i condomini possono chiedere la cessazione di ogni atto di turbativa dovuto alle propagazioni di rumore intollerabili presentando un esposto, ossia una segnalazione, con cui si chiede l’intervento dell’autorità pubblica per dirimere il dissidio, e chiedere il risarcimento del danno mediante costituzione di parte civile nell’eventuale giudizio penale.
Tuttavia, nei casi in cui i rumori non siano suscettibili di integrare il reato di cui all’art. 659 c.p., è sempre possibile adire l’autorità giudiziaria civile per ottenere il risarcimento del danno alla salute, dimostrando il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni (art. 844 c.c.).
Maria Rita Toscano

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