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Corte di Giustizia UE: gli Stati possono disciplinare e bloccare i servizi Uber

La sentenza C-320/16 della Corte di Giustizia UE riconosce agli Stati membri un importante potere decisionale in ordine ad Uber, uno dei più diffusi ma anche discussi sistemi di trasporto automobilistico privato internazionale.

 

Un nuovo tassello si aggiunge alla “querelle Uber”, il sistema di trasporto diffuso in tutto il mondo, non senza forti resistenze nel settore. Precisamente, la Corte di Lussemburgo questa volta si sofferma sull’ampiezza delle competenze in materia proprie degli Stati membri.

Il caso

Il Tribunal de grande instance di Lille (nella veste di giudice di primo grado) avanza nel 2016 domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, in occasione di un procedimento penale a carico della società “Uber France SAS”, accusata di “illecita organizzazione di un sistema di messa in contatto di conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che desiderano effettuare spostamenti in area urbana”, fattispecie punita dall’ articolo L. 3124-13 del codice dei trasporti francese. Il riferimento è in particolare a «UberPop», un servizio fornito mediante un’applicazione per smartphone, attraverso cui è possibile mettere in contatto conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che desiderano effettuare spostamenti in area urbana.

Il giudice transalpino chiede lumi sull’interpretazione di alcune norme contenute nelle Direttive 98/34/CE e 2006/123/CE e successive modificazioni, dedicate rispettivamente alla regolamentazione  relativa ai servizi della società dell’informazione ed ai servizi nel mercato interno. In altre parole, si chiede così alla Corte se “…una normativa nazionale, la quale – come quella francese– sanzioni penalmente il fatto di organizzare un sistema di messa in contatto di clienti con persone che forniscono a titolo oneroso prestazioni di trasporto di persone su strada mediante veicoli aventi meno di dieci posti, senza disporre di una licenza a tal fine, deve essere qualificata come regola relativa ai servizi della società dell’informazione, assoggettata all’obbligo di previa notifica alla Commissione previsto dall’a direttiva 98/34, oppure se, al contrario, una normativa siffatta riguardi un servizio nel settore dei trasporti, escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 98/34 nonché da quello della direttiva 2006/123″.

 

La ricostruzione della Corte: “UberPop” è servizio nel settore dei trasporti

La Corte di Giustizia nel chiarire il dubbio sottoposto alla sua attenzione provvede all’esatta qualificazione del servizio in contestazione.

“Una normativa nazionale– si legge nella sentenza C-320/2016 del 10 Aprile 2018- la quale sanzioni penalmente il fatto di organizzare un sistema di messa in contatto di clienti con persone che forniscono a titolo oneroso prestazioni di trasporto di persone su strada mediante veicoli aventi meno di dieci posti, senza disporre di una licenza a tal fine, riguarda un «servizio nel settore dei trasporti», laddove essa si applichi ad un servizio di intermediazione che viene fornito tramite un’applicazione per smartphone e che è parte integrante di un servizio complessivo di cui l’elemento principale è il servizio di trasporto”. Una normativa del genere, riferendosi ad un servizio che non rientra nel campo di applicazione delle direttive 98/34 e 2006/123  e non potendo quindi essere ricostruita come regola relativa ai servizi della società dell’informazione, non sarà assoggettata all’obbligo di previa notifica alla Commissione.

 

Il precedente del 2017

La Corte di Lussemburgo si rifà ad una sua precedente decisione ai fini della qualificazione di “UberPop”. Si tratta della sentenza C-434/15 del 20 Dicembre 2017 , in occasione della quale era stata ravvisata una fattispecie perfettamente identica a quella in discussione in Francia. Anche in tal caso infatti era stata riscontrata l’esistenza di “…un servizio di intermediazione, il quale consenta la trasmissione, mediante un’applicazione per smartphone, delle informazioni relative alla prenotazione di un servizio di trasporto tra il passeggero e il conducente non professionista che, usando il proprio veicolo, effettuerà il trasporto”.

Tale servizio soddisfava, in linea di principio, i criteri per essere qualificato come «servizio della società dell’informazione», ai sensi della Direttiva 98/34. Ma è anche vero che tale servizio di intermediazione fornito dalla società interessata era “…indissolubilmente legato all’offerta di servizi di trasporto urbano non collettivo creata dalla stessa la società di cui sopra”, come si poteva chiaramente ricavare da taluni aspetti (l’esercizio da parte della società di un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione fornita dai conducenti, oltre che un certo controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti e sul comportamento di quest’ultimi).

La conclusione appariva chiara: “…il servizio di intermediazione in discussione in quella causa doveva essere considerato come parte integrante di un servizio complessivo di cui l’elemento principale era un servizio di trasporto, e dunque come rispondente non alla qualificazione di «servizio della società dell’informazione», bensì a quella di «servizio nel settore dei trasporti» “.

 

Uber e il “potere” degli Stati membri

Che cosa si deduce dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia? Fermo restando che “UberPop” è servizio sospeso ormai dal 2015, la decisione esaminata sembra eliminare per gli Stati membri alcuni limiti – anche apparentemente formali, come l’obbligo d previa notifica alla Commissione – per l’adozione di normative nazionali in grado di disciplinare e anche bloccare – ad esempio attraverso sanzioni penali- l’erogazione dei servizi quali quelli offerti da Uber.

La sentenza aderisce al diffuso orientamento che pone primariamente la necessità di un’adeguata regolamentazione di servizi del genere. Non a caso, già nella pronuncia del 2017 sull’analoga vicenda spagnola si riteneva vero e proprio “…compito degli Stati membri disciplinare le condizioni di prestazione di siffatti servizi nel rispetto delle norme generali del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”.

 

Antonio Cimminiello

 

 

 

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