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Crisi d’impresa, l’esdebitazione si allarga anche all’Iva

Crisi d’impresa, esdebitazione ed Iva: la questione

L’estinzione del debito iva dell’imprenditore fallito ammesso all’esdebitazione è conforme al diritto dell’Unione Europea?

Su questo interrogativo è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di Giustizia Europea, a seguito di un rinvio della Corte di Cassazione (ordinanza n. 13542/2015) che ha investito pregiudizialmente la giurisdizione sovranazionale per stabilire la compatibilità con la normativa europea del venire meno del debito iva concesso all’imprenditore fallito ammesso all’esdebitazione.

Il caso riguarda un imprenditore fallito, ammesso all’istituto dell’esdebitazione disciplinato dalla legge fallimentare. Secondo il disposto normativo italiano, l’esdebitazione impedisce ai creditori rimasti insoddisfatti di ottenere ristoro rispetto alle proprie pretese creditorie attraverso ulteriori azioni, nei casi in cui sussistano particolari requisiti (tra i quali anche, ex multis, un parziale soddisfacimento dei creditori concorsuali ed un comportamento improntato a buona fede prima e durante la procedura fallimentare da parte dell’imprenditore).

Nel caso in questione, si tratta di una controversia tra l’Agenzia delle Entrate e un imprenditore in relazione ad una cartella di pagamento riguardante l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno di imposta 2003.

Crisi d’impresa, esdebitazione ed Iva: la Corte Europea regola i rapporti

Secondo quanto si legge dalla recentissima sentenza della Corte di Giustizia 16 marzo 2017 sulla causa C-493/15 occorre determinare, per risolvere la questione, se “la possibilità, a certe condizioni, di dichiarare inesigibili debiti IVA in applicazione della procedura di esdebitazione di cui al procedimento principale, sia contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione”.

La Corte ricostruisce la vicenda e, nel richiamare un suo precedente in materia inerente la procedura di concordato preventivo (sentenza 7 aprile 2013, Degano Trasporti, C-546/14), ritiene che anche la procedura di esdebitazione possa considerarsi “assoggettata a condizioni di applicazione rigorose che offrono garanzie per quanto riguarda segnatamente la riscossione dei crediti IVA” non costituendo in tal modo quella che la Corte qualifica come “rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA”.

L’esdebitazione, in conclusione, non è dunque “contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione” e non può nemmeno, peraltro, qualificarsi come aiuto di Stato.

La Corte, pertanto, si è pronunciata sancendo il seguente principio di diritto : “il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché le norme sugli aiuti di Stato, deve essere interpretato nel senso che non osta a che i debiti da imposta sul valore aggiunto siano dichiarati inesigibili in applicazione di una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una procedura di esdebitazione con cui un giudice può, a certe condizioni, dichiarare inesigibili i debiti di una persona fisica non liquidati in esito alla procedura fallimentare cui tale persona è stata sottoposta”.

Chiara Pezza

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