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Giornalisti e segreto istruttorio: la Cedu respinge il ricorso di un giornalista

Informazione e segreto istruttorio: la Cedu respinge il ricorso di un giornalista

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) respinge il ricorso di un giornalista svizzero sanzionato per aver pubblicato un articolo in cui rivelava informazioni coperte da segreto istruttorio. La sentenza del 6 giugno scorso riguarda il caso “Y. c. Suiss” ma non è definitiva, perché appellabile alla Grand Chambre.

Informazione e segreto istruttorio: i fatti

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Intervistando il padre di una vittima di pedofilia, il giornalista aveva pubblicato, su un settimanale del 2009, un articolo con cui criticava la decisione di scarcerare l’accusato e contestualmente citava alcuni estratti dell’appello della procura contro il provvedimento che metteva fine alla carcerazione preventiva. Condannato a pagare 5 mila franchi svizzeri, il giornalista lamentava la violazione della libertà di espressione, solennemente proclamata dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

«C’è da notare – scrive il costituzionalista Roberto Bin – che il giornalista non aveva acquisito le informazioni illegittimamente, perché queste gli erano state comunicate dall’intervistato: però era consapevole – e non poteva non esserlo – che pubblicare atti coperti da segreto istruttorio è un reato».

L’articolo aveva uno scopo scandalistico e in contrasto con la possibilità di aprire un dibattito sul tema della pedofilia: così, la Corte sostiene la correttezza dell’opinione dei giudici svizzeri asserendo che i dettagli pubblicati nell’articolo non fossero di pubblico interesse.

I troppi dettagli non si giustificano neanche con l’eventualità che si aprisse un dibattito sul funzionamento della giustizia svizzera: al contrario, secondo la Corte, la polizia avrebbe potuto essere influenzata dall’atteggiamento dichiaratamente colpevolista del giornalista.

Facendo appello all’art. 8 della CEDU, la Corte sostiene che l’articolo vìoli non la privacy del professionista dell’informazione, bensì quella delle vittime, già risarcite per il danno arrecato. In breve, la multa per violazione del segreto istruttorio ha la funzione di proteggere il procedimento delle indagini e fare giustizia e non ha effetti negativi sulla libertà di espressione dei giornalisti.

Informazione e segreto istruttorio: i precedenti

Non è la prima volta che la Corte europea dei diritti dell’uomo affronta il tema: anche nel caso del 2016 “Bédat c. Suisse”, le informazioni divulgate non erano state acquisite illegittimamente e, per questo, la Svizzera è stata assolta dalla violazione dell’art. 10 CEDU. Al contrario, per il caso “Dupuis et Autres c. France” (2007), la Corte aveva sostenuto che bisognasse essere prudenti nel giustificare la punizione dei giornalisti per l’uso di informazioni coperte da segreto.

Va fatta attenzione a tutte quelle situazioni in cui i giornalisti contribuiscono al dibattito pubblico agendo come protettori della democrazia. Nell’ultimo caso citato, erano diverse le condizioni maturate: i giornalisti avevano agito in conformità degli standard che governano la loro professione e, tra l’altro, le informazioni segretate erano già “vecchie”.

Eloisa Zerilli

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