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Cooperazione giudiziaria: Orlando firma decreto legislativo su ordine europeo d’indagine

Roma, 13 luglio 2017 – Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine, che sarà pubblicato domani in Gazzetta Ufficiale.

La direttiva costituisce la più avanzata affermazione del principio di mutuo riconoscimento e della reciproca fiducia (mutual trust) nel contesto dell’assistenza giudiziaria di tipo investigativo e probatorio.

Con la firma del decreto, spiega una nota del Guardasigilli, si raggiunge un traguardo importante nel percorso di adattamento del nostro ordinamento

a tutti gli strumenti di cooperazione giudiziaria elaborati nel contesto dell’Unione europea. «L’attuazione di questo strumento – prosegue la nota – consentirà alle autorità giudiziarie del nostro Paese di ricevere dagli altri Stati membri dell’Unione e di offrire loro una collaborazione estesa a tutti i mezzi di investigazione e di prova, con l’eccezione delle sole attività già disciplinate in altre fonti dell’Unione (per esempio, le squadre investigative comuni, previste da una decisione quadro recentemente attuata con il d. lgs. n. 34/2016)».

Le tappe precedenti, ricordano dal ministero di via Arenula, sono segnate dai decreti legislativi con i quali è stata data attuazione, nell’ultimo triennio, agli atti dell’Unione dedicati alla tutela della vittima del reato, alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione, al riconoscimento dei provvedimenti assunti in absentia, alle squadre investigative comuni, all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di blocco e sequestro dei beni, alla possibilità di eseguire in altri Stati membri le misure cautelari e pene non detentive, al casellario giudiziario europeo.

La cooperazione, precisa ancora la nota, «si discosta dal tradizionale strumento rogatoriale per il fatto di avvenire attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie, con riduzione dell’intervento ministeriale – obbligatorio nel sistema rogatoriale – al solo caso nel quale occorra risolvere difficoltà di trasmissione».

Nell’impianto del decreto restano riservate alle autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione le valutazioni relative alla compatibilità dell’atto investigativo richiesto con i principi dell’ordinamento nazionale, così come la segnalazione della possibilità di perseguire l’obiettivo investigativo o probatorio con mezzi meno invasivi di quelli richiesti.

Quanto all’eventuale rifiuto, totale o parziale, di dare esecuzione all’ordine investigativo emesso dalle autorità di un altro Stato membro il decreto prevede termini di risposta stringenti e l’obbligo di motivazione. Inoltre, come già avviene per altri strumenti di mutuo riconoscimento (mandato di arresto europeo, trasferimento dei condannati verso i Paesi di origine), anche nella valutazione dell’ordine europeo di indagine le autorità di esecuzione non potranno trincerarsi dietro il difetto del requisito di doppia incriminazione, quando l’indagine  o il processo in corso presso lo Stato di emissione riguardino alcune categorie di delitti particolarmente gravi  o corrispondenti a interessi prioritari dell’Unione europea (genocidio, terrorismo, crimine organizzato, traffico d’armi, crimini ambientali, delitti contro la vita, violenza sessuale, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia, frodi).

È inoltre prevista la creazione di “Finestre” di consultazione diretta tra le autorità giudiziarie coinvolte per realizzare, in maniera rapida, l’obiettivo di assicurare prove che risultino da un lato compatibili con le regole vigenti nello Stato di esecuzione, dall’altro utilizzabili nel processo che si celebra presso lo Stato di emissione.

Sottolinea infine il ministero che, «nel contesto del decreto di attuazione di questa direttiva, il legislatore ha mutato l’assetto tradizionale delle competenze in materia di assistenza giudiziaria, assegnando alle procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto (anziché ai procuratori generali presso le corti d’appello) il compito di emettere ed eseguire gli ordini investigativi europei. La scelta (anticipata dal recente decreto legislativo che, colmando un ritardo ultradecennale, ha dato attuazione della Convenzione europea sulla mutua assistenza penale del 2000) tende ad assicurare che l’assistenza sia attuata dai soggetti quotidianamente impegnati, sul piano operativo, nelle attività di indagine e acquisizione probatoria, in modo da assicurare da un lato una migliore qualità della risposta, dall’altro la possibilità di attingere un patrimonio informativo utile per l’apertura di indagini interne o per l’assunzione di iniziative di collaborazione con le autorità di altri Paesi».

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