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DL banche, ecco le novità: dalle liste anonime al tetto facoltativo

 

Liste dei debitori ‘anonime’; tetto agli stipendi dei manager facoltativo; educazione finanziaria a costo zero, o quasi. Il decreto legge banche, con la garanzia firmata dallo Stato fino a 20 miliardi di euro, arriva nell’aula di palazzo Madama con la versione light delle modifiche più attese. Come nel caso dell’elenco dei soggetti in debito con l’istituto di credito che chiede l’aiuto pubblico; la commissione Finanze ha trovato una soluzione di compromesso, stabilendo che non saranno scritti nomi e cognomi ma semplicemente il profilo di rischio dei soggetti che pesano di più sulle sofferenze della banca.

Mediazione raggiunta anche sulla questione delle retribuzioni ai vertici degli istituti di credito in difficoltà, con la facoltà di decisione di prevedere un tetto per i manager assegnata al Mef. Mentre per l’introduzione dell’educazione finanziaria viene fissata una cifra poco più che simbolica (un milione di euro). Tra le modifiche più criticate c’è la garanzia di 97 milioni di euro per la Rider cup, esclusa dal presidente dell’aula, Pietro Grasso, per estraneità di materia.

Il governo ha quindi posto la fiducia sul decreto legge, votata dal Senato in serata. Il provvedimento dovrà poi passare all’esame della Camera, dove dovrebbe essere approvato senza modifiche (entro il termine di conversione del 21 febbraio).

RIMBORSI: Vengono riaperti i termini per aderire ai rimborsi dell’80%, dovuti ai clienti dei 4 istituti di credito sottoposti a risoluzione (Banca Marche, Popolare Etruria, CariFerrara e CariChieti). La domanda per ottenere l’indennizzo potrà essere presentata fino al 31 maggio 2017 dal proprietario degli strumenti finanziari, dal coniuge, dal convivente more uxorio e dai parenti entro il secondo grado. Si chiarisce, inoltre, che il servizio di assistenza agli investitori, per la compilazione e la presentazione delle istanze, dovrà essere gratuito.

LISTA DEBITORI: La lista dei debitori degli istituti di credito che hiedono aiuto allo Stato sarà ‘anonima’. L’elenco dei soggetti nei cui confronti la banche che chiede aiuto allo Stato vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all’1% del patrimonio netto, dovrà essere inserita nella relazione che il governo dovrà inviare al parlamento ogni 4 mesi.

TETTO MANAGER: Il Mef potrà subordinare la sottoscrizione del capitale ad alcune condizioni, tra cui l’introduzione di un tetto alla retribuzione complessiva dei membri del consiglio di amministrazione e dell’alta dirigenza dell’istituto.

EDUCAZIONE FINANZIARIA: Arriva la ‘Strategia nazionale per l’educazione finanziaria’, assicurativa e previdenziale; per la sua attuazione nasce al ministero dell’Economia un Comitato, composto da 11 membri. Sono previste riunioni periodiche e la costituzione di specifici gruppi di ricerca, cui potranno partecipare accademici e esperti della materia. Il costo del programma è fissato in un milione di euro l’anno a partire dal 2017.

ESPERTI INDIPENDENTI: E’ stato allungato agli ultimi tre anni, in luogo degli ultimi due anni, il lasso di tempo nel quale gli esperti indipendenti non devono avere intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con gli istituti di credito che chiedono la ricapitalizzazione.

 TERMINE MISSELLING: Viene fissata la data di ‘scadenza’ del misselling al primo gennaio 2016 (data dell’entrata in vigore del bail in). Gli strumenti oggetto di conversione devono essere stati sottoscritti o acquistati prima dell’introduzione della nuova disciplina, che obbliga a rendere nota la rischiosità dello strumento che si acquista.

QUOTATE NON QUOTATE: Sono precisati i criteri di determinazione del valore delle azioni, necessario ai fini della ricapitalizzazione dell’istituto di credito che chiede la garanzia pubblica, specificando le modalità applicabili per le banche quotate e non quotate. Per l’istituto di credito non quotato il valore è calcolato in base: alla consistenza patrimoniale della, alle prospettive reddituali, all’andamento del rapporto tra il valore contabile e il valore di mercato delle banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse alle eventuali operazioni straordinarie. Per l’istituto di credito quotato il valore delle azioni è determinato in base: all’andamento delle quotazioni nei 30 giorni antecedenti la data indicata dal Mef. Se la quotazione è stata sospesa per periodi superiori a 15 giorni nel periodo di riferimento, il valore delle azioni è il minore tra il prezzo di riferimento medio degli ultimi 30 giorni di mercato nei quali l’azione è stata negoziata e quello determinato secondo i criteri previsti per le banche non quotate.

PRESTITI LAMPO: Quando le passività vengono rimborsate in tempi rapidi, entro 2 mesi dalla concessione delle garanzie, non è richiesta la presentazione del piano di ristrutturazione.

 GARANZIA PER RISOLUZIONE: La garanzia da parte dello Stato potrà essere concessa anche a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte. In questi casi, però, la liquidità potrà essere concessa solo dopo la decisione della Commissione europea.

STOP SPECULAZIONI: Per bloccare i possibili tentativi di speculazione nel caso Mps, viene stabilito che il prezzo di rimborso delle azioni sarà il minore tra quello utilizzato per determinare il numero di azioni da attribuire in sede di conversione, e quello corrispondente al prezzo pagato dall’azionista per la sottoscrizione o l’acquisto degli strumenti oggetto di conversione. Si stabilisce, inoltre, che la transazione deve prevedere la rinuncia dell’azionista a far valere ogni altra pretesa.

DTA: La piena trasformabilità delle deferred tax asset viene estesa alle banche di credito cooperativo. Inoltre l’esercizio dell’opzione da parte di tutti gli istituti di credito viene spostato dal primo gennaio 2015 al primo gennaio 2016, e potrà essere utilizzato fino al 2030 (il termine precedente era il 2029), versando un canone annuo.

PRESTITI BLOCCATI: Le somme corrisposte dal Tesoro agli istituti di credito, per onorare la garanzia, sono vincolate per destinazione e non potranno essere utilizzate da altri creditori della banca a diverso titolo.

BURDEN SHARING: Salta il riferimento dell’ordine con cui vanno emanate le misure di burden sharing; è inoltre resa fiscalmente neutra ogni eventuale differenza derivante dalle operazioni di condivisione degli oneri.

(Sim/AdnKronos)

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