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La Camera approva la Riforma Gelli, cambiano le regole sulla responsabilità medica

Approvata in via definitiva dal Parlamento con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti la c.d. Riforma Gelli che ridisegna responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria

Finalmente può dirsi concluso l’iter di approvazione della c.d. riforma Gelli il cui obiettivo è stato, tra l’altro, quello di riformare le attuali regole sulla responsabilità sanitaria.
Dopo la prima approvazione del Senato, giunge ieri l’approvazione della Camera dei Deputati con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti. Il relatore, Federico Gelli, con le sue prime parole dopo il via definitivo di palazzo Montecitorio inaugura così la riforma “Quella di oggi è una data che resterà nella storia della sanità italiana. Finalmente, grazie all’aiuto, ed al prezioso contributo, di tutti i colleghi di Camera e Senato, il Ddl sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure, è legge
Si consacra, quindi, il testo definitivo che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
Molti sono i punti toccati dalla riforma, vediamo brevemente i principali.

Responsabilità penale

  • Viene introdotto nel codice penale un nuovo articolo: il 590 sexies – rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” – che così si esprime “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
    Qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto“;
  • Ai fini del coordinamento della disciplina dettata in materia viene abrogato il comma 1 dell’articolo 3 della legge 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi);
  • A differenza dell’ormai vecchio regime il quale puniva solo per “colpa grave”  il sanitario che si fosse attenuto a linee guida, con la nuova riforma viene meno la distinzione tra i diversi gradi della colpa.

In conclusione, la condotta del medico sarà considerata penalmente rilevante per negligenza, imprudenza e imperizia indipendentemente dalla gravità o lievità della colpa.
Resta ferma però – ed è questo il dato da sottolineare – la sola causa di non punibilità per “imperizia” purché il sanitario si sia attenuto alle linee guida o buone pratiche e sempre che tali raccomandazioni siano adeguate al caso concreto.

Responsabilità civile

  • Viene confermata la responsabilità contrattuale per la struttura ospedaliera sia pubblica che privata. Essa infatti risponderà qualora si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli articoli 1218 (Responsabilità del debitore) e 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) c.c.
    Tale regime varrà anche per le c.d. prestazioni intramurarie ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica od ancora in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina
  • Diversamente, per quanto riguarda la responsabilità del sanitario, essa rientrerà nel regime extra-contrattuale. L’esercente la professione sanitaria – operante in una struttura pubblica o privata – risponderà pertanto ex art. 2043 c.c. a qualunque titolo salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente – con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene leso e termine di prescrizione di cinque anni.

Esaminati i primi due punti, ne discende pertanto un diverso termine prescrizionale per le azioni civili: 10 anni se l’azione viene avanzata nei confronti della struttura sanitaria, 5 anni se indirizzata al solo sanitario (fatto salvo, come già segnalato, il caso in cui quest’ultimo abbia agito nell’esecuzione di un obbligazione contrattuale).

Risarcimento del danno

  • Quanto alle modalità di liquidazione del risarcimento del danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o socio sanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione medica si applicheranno le tabelle di cui agli articoli 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) del codice delle assicurazioni private (D.Lgs n. 209/2005);
  • Nella determinazione del risarcimento del danno il giudice terrà conto del rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida;

 Condizioni di procedibilità

Al fine di ridurre il contenzioso in ordine al risarcimento danni derivante da responsabilità medica è prevista una condizione di procedibilità. Sarà necessario, infatti, esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione con espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. (il cui procedimento dovrà concludersi entro 6 mesi ) o in alternativa il procedimento di mediazione – ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del d.lgs n. 28/2010;

  • La domanda diviene, pertanto, procedibile, solo se la conciliazione non riesce o il relativo procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso;
  • E’ stata, altresì, prevista l’obbligatoria partecipazione delle parti (comprese le società assicurative) al procedimento di consulenza tecnica preventiva nel quale potranno formulare l’offerta di risarcimento del danno o di comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. La mancata partecipazione delle parti al procedimento di consulenza tecnica preventiva obbliga il giudice a condannarle, con il provvedimento che definisce il giudizio, al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.
  • In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l’impresa di assicurazione non ha formulato l’offerta di risarcimento nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva il giudice sarà tenuto a trasmettere copia della sentenza all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) il quale adotterà, se del caso, gli adempimenti di propria competenza.

Azione di rivalsa

  • La struttura sanitaria potrà avanzare l’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa nei confronti dell’esercente la professione medica, successivamente all’avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro un anno dall’avvenuto pagamento;
  • L’azione potrà essere avanzata solo in caso di dolo o colpa grave di quest’ultimo;
  • Ai fini della quantificazione del danno il giudice tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l’esercente la professione sanitaria abbia operato;
  • La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o la compagnia assicuratrice non fa stato nel giudizio di rivalsa se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio;
  • Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa, il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell’impresa di assicurazione solo se l’esercente la professione sanitaria ne sia stato parte;
  • Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, quest’ultimo nell’ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non potrà essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e che il giudicato ha ritenuto oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori;
  • L’eventuale transazione avvenuta è inopponibile all’esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa;

Assicurazione obbligatoria

Sono, infine, previsti ulteriori disposizioni riguardati l’obbligatoria attivazione di apposita copertura assicurativa a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e ricerca clinica.

  • Un’analoga misura è altresì prevista per la copertura della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie (con riferimento all’ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista);
  • Resta fermo l’obbligo di copertura assicurativa, già previsto, per l’esercente la professione sanitaria;
  • Le strutture devono pubblicare sui rispettivi siti internet i dati riguardanti l’impresa assicuratrice, le polizze e le relative clausole contrattuali;
  • La garanzia assicurativa dovrà prevedere un’operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza;

AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

Altra importante novità è la possibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del libero professionista.

  • L’esercizio dell’azione è però subordinato al fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio e potrà portare, al massimo, al riconoscimento delle somme per le quali la struttura o il sanitario hanno stipulato il contratto di assicurazione;
  • Non saranno opponibili al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nei limiti del massimale di polizza, i cui requisiti minimi saranno individuati da un decreto del Ministro dello sviluppo;
  • L’impresa di assicurazione avrà diritto di rivalsa verso l’assicurato nel rispetto dei requisiti minimi delle polizze assicurative, non derogabili contrattualmente;
  • Ulteriore previsione riguarda il litisconsorzio necessario, sia dei medici sia delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, che dovrà effettuarsi nelle cause di risarcimento intentate dai danneggiati contro le imprese assicurative;
  • E’ previsto il diritto d’accesso (del sanitario, del danneggiato e dell’impresa assicurativa) a tutta la documentazione della struttura sui fatti oggetto del giudizio;
  • Il termine di prescrizione dell’azione diretta sarà pari a quello dell’azione contro la struttura sanitaria o sociosanitaria (pubblica o privata) o contro l’esercente la professione sanitaria;

Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria

Sarà previsto l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria.

Antonio Colantoni

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