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Concorso per professori universitari: indispensabili motivazione ed equilibrio dei criteri

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sui criteri di valutazione per l’abilitazione a professore universitario

Nuovamente nel mirino la categoria degli insegnanti, che per poter raggiungere il sogno ambito di una cattedra, devono superare una serie di ostacoli.

Prima scoglio da superare, è l’idoneità ad insegnare in una determinati fascia del sistema scolastico italiano. Ma quali sono i criteri per ottenere l’abilitazione tanto ambita? Vediamo insieme.

Concorso per professori universitari: il caso

Alcuni aspiranti insegnanti, partecipanti alla procedura di abilitazione nazionale per la funzione di professore universitario di prima e seconda fascia per il settore di diritto costituzionale, risultavano non idonei.

A tal proposito, promuovevano ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio che, con sentenza del 21.09.2015, n. 113178, rigettava il ricorso.prof1

Convinti delle proprie ragioni, proponevano appello dinnanzi al Consiglio di Stato, ritenendo l’erroneità della sentenza di primo grado per diversi motivi, tra cui l’illegittima composizione della commissione giudicante per le dimissioni di un componente OCSE, la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità dell’organo giudicante e, di maggior rilevanza fra tutti, la mancata adozione dei criteri stabiliti per legge nella valutazione dei candidati.

Quale sarà stata la decisione del Consiglio di Stato?

Concorso per professori universitari: la decisione

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 584 del 26.01.2017, pubblicata il 10.02.2017accoglieva il ricorso in appello ritenendo che, nella valutazione dei candidati, non sono stati utilizzati criteri equilibrati e motivati.

La decisione del Consiglio, si basa su quanto disposto nel D.M. 76/2012 relativo al «Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222».consiglio di stato 1

Mediante il decreto ministeriale in questione, come rileva il Consiglio, si è passati da un sistema fondato su concorsi locali, ad un sistema a doppio stadio, caratterizzato da una prima fase finalizzata ad ottenere l’abilitazione nazionale, e da una seconda fase rappresentata da una procedura “valutativa” che si svolge presso i singoli Atenei, finalizzata all’ingresso nei ruoli di professore associato o ordinario.

Le modalità di selezione, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale, prevedono che la commissione esaminatrice formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basandosi sulla valutazione analitica di titoli e pubblicazioni.

L’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, diverso per ogni fascia, e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, sono predeterminati dalla commissione con un atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell’università sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata.

La decisione dei Giudici di Palazzo Spada è arrivata dopo aver rilevato, dal precedente grado di giudizio, la mancata applicazione dei criteri ministeriali da parte della commissione esaminatrice, (peraltro già oggetto di precedente pronuncia per una questione analoga, emessa dalla VI sezione del Consiglio, con sentenza del 24.10.2016, n. 4439), ritenendo che: «la rilevata esclusione dei menzionati criteri e parametri valutativi oggettivi precostituiti dalla normativa secondaria, ha viziato il giudizio di non idoneità espresso sugli odierni appellanti, con la conseguenza di impedire di sindacare la coerenza del percorso logico e della congruità dell’apprezzamento scientifico posti a base dei giudizi, individuali e collettivi, espressi dalla commissione. In particolare, alla luce di quanto contenuto nell’atto di appello, la mancata applicazione di tali criteri e parametri ha inciso negativamente sulla posizione degli appellanti.»

Pertanto, gli atti impugnati in primo grado dovranno essere annullati e i candidati dovranno essere rivalutati da una nuova commissione, rinnovata nei suoi componenti rispetto a quella che ha emesso l’impugnato giudizio di non idoneità, previa determinazione dei relativi criteri in conformità a quanto statuito con la presente sentenza.

Cari aspiranti insegnati, con questa decisione si sono aperte nuove strade per rendere più trasparente e meno buia la strada per la cattedra.

Maria Teresa La Sala

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