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Tennis, Camila Giorgi sospesa dalla FIT per nove mesi

Con procedimento n. 58/2016 il Tribunale Federale d’Appello della Federazione Italiana Tennis, ha comminato la sanzione pecuniaria di € 30.000 e la sanzione inibitiva di nove mesi nei confronti della tennista italiana Camila Giorgi.

La motivazione della sentenza dovrà essere depositata entro i prossimi nove giorni, ma sicuramente la pronuncia è destinata a creare scalpore.

La vicenda nasce dalla mancata risposta della tennista maceratese alla convocazione per il match di Fed Cup fra Spagna e Italia dell’aprile scorso.

I PRECEDENTI

Correva l’anno 2008. Il tennista italiano, Simone Bolelli, rifiutava la convocazione per i match di spareggio per la permanenza nella serie B contro la Lettonia.

A seguito di tale decisione il consiglio federale della Fit comminava l’esclusione a tempo indeterminato dalla Coppa Davis.

In quella circostanza il tennista ribadiva che la federazione era stata informata “almeno dieci giorni prima delle convocazioni” della sua intenzione di giocare sulle superfici veloci, smentendo di essere stato in questo “istigato” dal suo allenatore Claudio Pistolesi. “La Federazione, anche in un recentissimo passato, ha tranquillamente accordato analoghe dispense. Il motivo per il quale la Federazione abbia voluto differenziare il mio trattamento da quello riservato ad altri francamente mi sfugge”, puntualizzava Bolelli.

In verità, avendo riguardo ai rifiuti per le convocazioni nelle nazionali, la giustizia sportiva si dimostra troppo altalenante nell’applicazione delle relative sanzioni.

I PRECEDENTI NELLE ALTRE FEDERAZIONI

Con Comunicato Ufficiale n. 182 dello scorso 30 settembre 2016, la Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Pallacanestro ha accolto il reclamo presentato dal Sig. Antonaci avverso la decisione di primo grado che aveva imputato all’atleta di non aver risposto alla chiamata della nazionale giovanile a seguito di infortunio sebbene nel mentre partecipasse ad un torneo con il proprio sodalizio sportivo.

La Corte, presieduta dal Dott. Scipio, ha affermato che “le iniziative per mettere al corrente FIP delle mutate condizioni fisiche dell’atleta sembra che debbano essere poste esclusivamente a carico della società di appartenenza dell’atleta, anche considerando la giovane età dell’atleta stesso, appena diciottenne, ed altresì considerando come in tutta la vicenda, le informazioni aventi ad oggetto l’atleta risultano oggetto di rapporti intercorsi direttamente tra la società e la FIP”.

Avendo quindi riscontrato il corretto operato dell’Antonaci, in linea con i canoni di correttezza e buona fede sportiva, la Corte ha accolto il reclamo dell’atleta, riformando la sanzione di inibizione sportiva che era stata comminata all’atleta per un totale di 23 giorni.

LA NORMATIVA

La domanda che sorge spontanea è: gli atleti hanno un obbligo di rispondere positivamente alla convocazione in nazionale?

Per rispondere a questa domanda bisogna risalire al regolamento di giustizia sportiva di ogni singola Federazione.

Per quanto attiene alla Federazione Italiana Tennis, la norma di riferimento è il comma 4 dell’art. 1 – doveri e obblighi – che recita: “Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito; gli affiliati, da parte loro, sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.T. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali”.

La disciplina per le convocazioni in Nazionale degli atleti della Federazione Italiana Pallacanestro, invece, è rinvenibile nella disciplina dell’obbligo di lealtà e correttezza di cui all’art. 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Pertanto, ogni atleta cittadino italiano – ad eccezione della Federazione Italiana Rugby, la quale porta con sé il concetto dello sport dilettantistico anglosassone che permette di poter giocare dove si è, qualunque sia l’origine (Cfr. Convocazione di Matthew Philips nel 2001) – è tenuto a rispondere positivamente alla convocazione per la propria nazionale, a meno che non dimostri l’impossibilità sopravvenuta dovuta ad infortuni o scelte puramente tecniche che andranno tuttavia valutate dagli organi competenti.

Giuseppe Saeli

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