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Investimenti rischiosi: il cliente ha diritto al ripensamento

L’investitore può agire per la risoluzione di singoli ordini di investimento a fronte dell’inadempimento dell’intermediario. Purché si tratti di inadempimento di non scarsa importanza rispetto all’ordine per il quale si è verificato. Investimenti rischiosi: il caso Il cliente di una banca aveva investito in bond argentini, sottoscrivendo un contratto quadro e concludendo, successivamente, singoli ordini di […]