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Concorso in magistratura: Nessuna traccia era riconducibile a Bellomo, la precisazione del presidente della commissione

 

Dopo le polemiche scoppiate nei giorni scorsi, il presidente della commissione esaminatrice del concorso in magistratura Luigi Agostinacchio precisa che  “La traccia di diritto amministrativo proposta al concorso in magistratura “non può essere funzionalmente collegata ad alcuno specifico riferimento giurisprudenziale né ad alcuno specifico contributo dottrinario”.

La sentenza citata dagli organi di stampa, puntualizza Agostinacchio in una nota ufficiale diramata dal Ministero della Giustizia, è in materia di ambiente, del tutto estranea alla traccia estratta di amministrativo (“gli strumenti amministrativi di contrasto alle organizzazioni criminali, con particolare riferimento alle interdittive prefettizie ed alle relative tutele giurisdizionali”). L’attualità del tema sorteggiato, prosegue la nota, è desumibile anche dall’interesse della Scuola Superiore della Magistratura che ha organizzato di recente un corso (Roma, 8/9 giugno 2017) sulle misure di prevenzione e la documentazione antimafia al fine di individuare – nell’ambito della normativa in materia di contrasto alla criminalità organizzata – i punti di contatto e le possibili interferenze tra le valutazioni rimesse al giudice penale e quelle proprie del giudice amministrativo, con specifico riferimento proprio al significato dell’interdittiva antimafia quale misura preventiva volta ad impedire alla criminalità organizzata di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, sia diretti sia mediati, attraverso imprese condizionate dalle mafia (corso P17052).

Peraltro, prosegue il presidente Agostinacchio, l’antimafia amministrativa e l’interdittiva prefettizia sono oggetto di approfondita analisi della dottrina, come facilmente riscontrabile attraverso qualsiasi motore di ricerca, sicchè la traccia non può essere funzionalmente collegata ad alcuno specifico riferimento giurisprudenziale né ad alcuno specifico contributo dottrinario

In ogni caso, tiene a precisare il presidente della commissione, dall’analisi della sentenza cui si è fatto rifermento sui giornali si noterebbe come “la decisione è incentrata su un giudizio di fatto sulla condotta del soggetto destinatario del provvedimento impugnato senza alcun significativo approfondimento degli aspetti sostanziali e processuali richiesti dal tema”. Piuttosto che la sentenza a firma dell’ormai ex consigliere Bellomo, Agostinacchio reputa che “una sentenza fra le più recenti e significative per l’analisi sistematica, anche alla luce dei principi sovranazionali, è da ritenersi quella della terza sezione 08.03.2017 n.1109, estensore Noccelli”.

 

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