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Assicurazione, il rilascio del contrassegno obbliga a risarcire il terzo danneggiato

Assicurazione, quanti rischi sulle strade italiane!

Le affollate strade italiane vedono spesso il verificarsi di incidenti automobilistici, gravi e meno gravi, che obbligano le compagnie di assicurazione a risarcire i danni, con conseguente innalzamento del premio pagato dall’assicurato.
Eppure, potrebbe accadere di scoprire che i soldi pagati per la polizza non sono stati effettivamente riscossi dall’assicurazione. Ciò potrebbe creare dei problemi sia all’assicurato, che si vede direttamente esposto al rischio di risarcimento, sia al danneggiato che non può far affidamento sulla solvibilità dell’impresa assicuratrice.
Niente paura, se è stato rilasciato il contrassegno la società dovrà comunque corrispondere il risarcimento per i danni causati dall’assicurato al terzo danneggiato.

Assicurazione, colpa della compagnia e affidamento del terzo

Traffic accident - one driver on the mobile phone, second expressing anger

La Cassazione ha espresso questo principio nella sentenza 4112/2017. La controversia pendeva tra una compagnia assicuratrice e un sub-agente della stessa, il quale aveva provveduto a riscuotere il premio dal cliente, senza comunicare però tempestivamente l’avvenuto incasso alla società. Verificatosi un sinistro, l’assicurazione provvedeva a pagare il terzo danneggiato, onorando i propri obblighi con l’assicurato, ma chiedeva che fosse condannato il sub-agente a risarcire il danno patito dalla compagnia in ragione dell’inadempimento della controparte.
La Suprema Corte rigetta il ricorso, concentrandosi soprattutto sul tema del rapporto tra l’assicurazione e il terzo danneggiato. L’art. 7 della L. 990/1969 sancisce che l’assicuratore è obbligato nei confronti del terzo “per il periodo di tempo indicato nel certificato”. L’unica ipotesi di fatta salva dalla legge è quella prevista all’art. 1901, comma 2, c.c., che prevede la sospensione della polizza in caso di mancato pagamento del premio da parte dell’assicurato, per periodi successivi al primo anno di copertura assicurativa.
Si tratta di una norma che deroga al beneficio della sospensione della garanzia che opera in favore dell’assicuratore ai sensi dell’art.1901 c.c. La sospensione, infatti, continua a operare nei rapporti tra la società e l’assicurato, ma in forza di quanto disposto dalla L. 990/1969 non è opponibile alla persona, estranea al rapporto contrattuale, che sia stata danneggiata. Poiché l’art. 7 è una norma che deroga a una disposizione generale (la sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento), non può essere interpretata estensivamente. Pertanto, l’ipotesi del premio non riscosso non può essere equiparata a quella di mancato pagamento, che comporta la sospensione della garanzia anche nei confronti dei terzi.
Peraltro, l’assicuratore risulta essere in colpa per aver rilasciato il contrassegno che testimonia l’avvenuto pagamento. Il rilascio dello stesso (che dal 2015 non deve più essere obbligatoriamente esposto), comporta una condotta colposa e imprudente dell’assicurazione e induce i terzi a fare affidamento sull’autenticità del contrassegno, che testimonia l’avvenuto tempestivo pagamento della polizza.

Assicurazione, occhio al contrassegno!

 

In conclusione, in virtù del principio di buona fede, i terzi danneggiati sono salvaguardati anche se il premio non è stato riscosso, purché sia stato rilasciato il contrassegno. Attenzione, quindi, a farselo consegnare e a conservarlo per bene, se non si vogliono correre rischi.

Alessandro Re

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