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Efedrina e dimagranti: via libera del Tar ai farmaci galenici

Efedrina a scopo dimagrante? Fino ad oggi era vietata, ma la sentenza del Tar Lazio che annulla il divieto dà il via libera a medici e farmacisti alle preparazioni galeniche contenenti questo principio attivo.

Con la sentenza n. 334 del 10 gennaio 2017, il Tar Lazio, in accoglimento del ricorso presentato dalla Galenic Scientific Association, ha annullato il decreto del ministero della Salute del 2 dicembre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2015, con il quale si vietava ai medici di prescrivere preparazioni magistrali contenenti il principio attivo della efedrina, a scopo dimagrante, e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti il predetto principio attivo, a scopo dimagrante.

Il decreto ministeriale che vietava la prescrizione dell’efedrina a scopo dimagrante si fondava su alcune isolate segnalazioni dell’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) che denunciavano sospette reazioni allergiche al principio attivo e alle indagini condotte dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza a seguito dell’evento che aveva coinvolto una giovane donna, assuntrice di una sostanza galenica contenete efedrina a scopo dimagrante, che aveva subito un collasso cardiocircolatorio e segni di infarto al miocardio.

Tuttavia, il Tar in accoglimento del ricorso, sintomatico delle innumerevoli proteste avanzate da medici, case farmaceutiche e associazioni galeniche, ha ritenuto opportuno annullare il provvedimento ministeriale contenete il divieto di prescrivere efedrina a scopo dimagrante.

Nessuna prova specifica e certa che sia stata proprio l’efedrina a causare le reazioni nocive: le sostanze dimagranti contenenti il principio attivo di efedrina contengono infatti numerose altre sostanze, quali ad esempio la caffeina, gli sviluppatori degli ormoni tiroidei e altre sostanze naturali in combinazione tra loro, in maniera tale che sarebbe impossibile addebitare ad un unico di questi elementi la responsabilità esclusiva delle reazioni avverse. Per il Tar, richiamando anche gli orientamenti della Cedu, non si può vietare una sostanza medico/farmacologica in virtù di un’interpretazione troppo rigorosa del principio di precauzione, dandosi rilievo anche a valutazioni di rischio meramente ipotetiche e comunque prive di qualunque supporto probatorio.

In secondo luogo, il Tar evidenzia il fatto che il decreto vieta le “preparazioni galeniche a base di efedrina a scopo dimagrante”. La valutazione in ordine all’utilizzazione incongrua del farmaco – che è cosa diversa dalla sua nocività – sarebbe sottratta alle competenze del Ministero della salute, che quindi non potrebbe vietare un farmaco in quanto ritenuto, non nocivo, ma meramente inopportuno in una determinata funzione.

A seguito della pronuncia del Tar, il decreto ministeriale sarà quindi annullato con piena libertà per i medici di prescrivere efedrina a scopo dimagrante e per i farmacisti di preparare in via galenica composti contenenti il principio attivo dell’efedrina.

Martina Scarabotta

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